Linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Parere in materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali
Riferimenti normativi: articoli 23 e 46 del d.lgs. 50/2016; Linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Massima: Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il libero professionista può dimostrare: (i) i requisisti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti quale componente di un’associazione professionale e (ii) i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte quale componente di un’associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 1 aprile 2020;
VISTA la richiesta di parere formulata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con nota protocollo U-fs/1338/2020 del 19.2.2020, assunta in pari data al protocollo dell’Autorità n. 14058, in merito alla possibilità di spendere quale libero professionista i «requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica conseguiti dall’associazione professionale composta da n. 2 professionisti, di cui si faceva parte, in assenza di una chiara disciplina legislativa della problematica»;
VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e, in particolare l’articolo 46 che individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), che, in applicazione dell’articolo 24, comma 2, del predetto codice dei contratti pubblici ha definito i requisiti che devono possedere i soggetti di cui al predetto articolo 46;
VISTE le Linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, e in particolare la Parte IV, punto 2.2.2., ove sono definiti i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento;
VISTO l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) che, al comma 11, ha abrogato la legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza) e, al comma 9, ha fatto salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima;
VISTO l’articolo 2 del decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 1839) che ha confermato l’applicabilità dell’articolo 10, comma 9, della richiamata legge 12 novembre 2011, n. 183 per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima;
VISTO l’articolo 5, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), secondo il quale, ai fini delle imposte sui redditi, il reddito delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni è imputato a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, «l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali»;
CONSIDERATO che le Linee guida n. 1 consentono, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali, di utilizzare anche i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione nonché quelli inerenti la redazione di varianti «a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE», che «il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo» o che «l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento»;
RITENUTO che il requisito di capacità tecniche e professionali di cui alla Parte IV, paragrafo 2.2.2.1, lettera e), delle Linee guida n. 1, inerente il numero di unità minime di tecnici, è riferibile al momento della presentazione dell’offerta, non rilevando in tal caso l’organico del personale tecnico utilizzato negli anni precedenti
SENTITO il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
DELIBERA
- di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti, nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un’associazione professionale;
- di ritenere opportuna, al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti, l’adozione di un atto sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato con il quale si procede, in caso di scioglimento dell’associazione professionale, all’attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso in cui l’associazione continui ad operare, all’attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un’associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.
Il Presidente f.f.
Francesco MerloniDepositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 aprile 2020
Per il Segretario Maria Esposito
il Segretario Generale Angela Lorella Di Gioia
(firmato digitalmente)