Quote di esecuzione dei lavori non indicate, né in percentuale né descrittivamente, nell’offerta: è applicabile il soccorso istruttorio ?

L’art. 48, comma 4, del d.lgs 50/2016, dispone che negli appalti “di lavori, forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.
La disposizione in esame non contiene alcuna distinzione tra ATI (o RTI) orizzontali e verticali, al fine dell’obbligo di specificare le “categorie” di lavori che saranno eseguite da ciascuna impresa, di talché tale obbligo, come già affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2012 (intervenuta per dirimere il contrasto giurisprudenziale tra un orientamento che, in materia di appalti di servizi, per i raggruppamenti di tipo orizzontale non riteneva applicabile l’obbligo di specificare le parti di servizio da svolgere e l’opposto orientamento che, invece, riteneva necessario tale obbligo dichiarativo anche per le ATI orizzontali) deve ritenersi operante per entrambe le forme di raggruppamenti di imprese (costituite o costituende).
La previsione di cui all’art. 48, comma 4, del d.lgs 50 del 2016 sull’obbligo di indicare in sede di presentazione dell’offerta le “categorie” o le quote di lavori imputate a ciascun operatore raggruppato, in primo luogo persegue la finalità di consentire alla stazione appaltante l’accertamento dell’impegno e dell’idoneità delle imprese, indicate quali esecutrici dei lavori in caso di aggiudicazione, a svolgere effettivamente le tipologie di lavori indicate, in particolare consentendo la verifica della coerenza dell’offerta con i requisiti di qualificazione, e dunque della serietà e dell’affidabilità dell’offerta.
In secondo luogo, l’obbligo di indicare le parti di lavori imputabili a ciascuna impresa consente di evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti. Ciò si rende ancor più necessario se si consideri che le associazioni di imprese determinano un’aggregazione economica di potenzialità organizzative e produttive per la prestazione oggetto dell’appalto, senza dar luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono né ad un loro rigido collegamento strutturale.
Ne consegue che l’obbligo, gravante su ciascuna impresa, ancorché mandante, di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l’affidamento dell’appalto, consente alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche sulle capacità di ciascuna associata.
Sul punto l’Adunanza plenaria n. 22/2012 citata afferma che proprio per le a.t.i. orizzontali vi è la necessità di indicazione delle parti dell’oggetto del contratto imputabili alle singole imprese, perché ciò “costituisce presupposto indefettibile per poter operare le menzionate verifiche, onde evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti, la cui previsione (nel settore dei lavori con disposizioni legislative e regolamentari, nel settore dei servizi con la lex specialis…) risponde all’imprescindibile esigenza, a sua volta imposta dal principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un determinato ed atteso livello, riferita all’esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento”.
Ne consegue, secondo tale indirizzo, che la mancata indicazione delle quote di esecuzione dei lavori non costituisce un’irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio, ma, in quanto incide su un elemento essenziale dell’offerta contrattuale, costituito dalla carente indicazione dell’oggetto della proposta contrattuale, determina l’incompletezza dell’offerta negoziale da un punto di vista sostanziale (in tal senso, da ultimo, TAR L’Aquila, 08.11.2019 n. 552).