Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, nelle gare pubbliche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione aggiudicatrice deve essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi; inoltre i dati, in base ai quali ritenere presente una preparazione specifica dei componenti della Commissione giudicatrice, possono essere legittimamente costituiti dal possesso del titolo di studio (rif. art. 77 d.lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 5).