
Come di consueto pubblichiamo un interessante confronto tra recentissime sentenze applicative, che sarà costantemente aggiornato, nella fattispecie recanti interpretazione parzialmente difforme sul tema della decorrenza dei termine per l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione dalla gara.
1) Ammissione di altro concorrente – Termine impugnazione – Decorre soltanto dalla pubblicazione del provvedimento sul portale della Stazione appaltante
TAR Catanzaro, 15.06.2018 n. 1243
Secondo una prima tesi, a mente dell’art. 120, comma 2-bis c.p.a. (1), il termine di impugnazione dei provvedimenti relativi all’esclusione e all’ammissione alla gara decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo della stazione appaltante (il sito informatico su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni in tema di contratti pubblici, di cui all’art. 33, comma 1, lett. nnn) d.lgs. n. 50 del 2016), ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
Si tratterebbe di una norma che deroga alla disciplina generale sull’impugnazione degli atti amministrativi e che prevede un meccanismo oneroso per i potenziali ricorrenti, per cui deve ritenersi di stretta interpretazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2018, n. 1765).
Pertanto, gli effetti derivanti dalla pubblicazione del provvedimento relativo all’esclusione o all’ammissione sul profilo della stazione appaltante non si producano in ipotesi diverse, quali la partecipazione di un rappresentante del concorrente alla seduta della commissione di gara o, come nel caso di specie, la pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale dell’amministrazione (cfr. anche TAR Piemonte, Sez. II, 26 febbraio 2018, n. 262, TAR Lazio – Latina, 5 ottobre 2017, n. 493) .2) Ammissione di altro concorrente – Termine impugnazione – Decorre dalla conoscenza del provvedimento comunque avvenuta
TAR Salerno, 15.06.2018 n. 950
Secondo una diversa tesi, ai fini della verifica in ordine al rispetto del termine di impugnazione rileverebbe anche che il provvedimento che ha determinato l’ammissione della controinteressata sia stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e le imprese partecipanti ne abbiano ricevuto tempestiva comunicazione a mezzo p.e.c. in pari data, nonché che la ricorrente fosse, vieppiù, presente, a mezzo del proprio rappresentante, alle relative operazioni di gara, avendo la giurisprudenza chiarito come – non implicando il citato comma 2 bis, l’assoluta inapplicabilità del generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2, e 120, comma 5, ultima parte, del c.p.a. – “il termine per proporre ricorso avverso i provvedimenti di ammissione alla gara decorra dalla pubblicazione del verbale di gara e/o del relativo atto sul portale della stazione appaltante, ovvero, in ogni caso, dalla conoscenza, comunque, avvenuta dell’atto (ormai ex lege) lesivo”, (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sezione V, n. 1843/2018 nonché, già, TAR Sicilia, Palermo, sezione III, n. 1320/2017; TAR Toscana, n. 582/2017 e TAR Campania, Napoli, sezione VIII, n. 696/2017).Ricordiamo che la legittimità del rito del processo amministrativo cosiddetto “super accelerato” – applicabile, tra l’altro, all’impugnazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione dalle procedure di gara – è stata da ultimo rimessa al vaglio della Corte Costituzionale, come tempestivamente segnalato su questo sito.
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(1) Art. 120, comma 2-bis, c.p.a.: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facolta’ di far valere l’illegittimita’ derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresi’ inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesivita’.”
RISORSE CORRELATE
- Provvedimenti di ammissione o di esclusione - Termine per l’impugnazione - In caso di accesso agli atti - Non è differito del numero di giorni necessari per l'accesso (art. 29 d.lgs. n. 50/2016 , art. 120 c.p.a.)
- Ammissione in gara - Ricorso - Rito super accelerato al vaglio della Corte Costituzionale
- Ammissione dei concorrenti: occorre un provvedimento espresso o sufficiente il verbale di gara?
- Ammissione alla gara - Impugnazione - Rito superaccelerato - Presenza del rappresentante dell'OE - Decorrenza termine (art. 29 , art. 76 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Ammissione di altro concorrente, rito superaccelerato; 2) Onere di tempestiva impugnazione del Bando, condizioni; 3) Soccorso istruttorio in ordine alle referenze bancarie (art. 29 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Impugnazione del provvedimento di ammissione dei concorrenti in caso di mancata pubblicazione dell'elenco (art. 29 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Provvedimento di ammissione - Mancata pubblicazione - Rito super accelerato - Inapplicabilità; 2) Situazione di controllo di fatto - Collegamento sostanziale tra operatori economici - Cause di esclusione (art. 29 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Provvedimento di ammissione alla gara - Decorrenza termine ricorso - Conoscenza comunque acquisita (art. 29 , art. 76 d.lgs. n. 50/2016)
- Ammissione alla gara - Omessa pubblicità sul profilo internet della Stazione appaltante - Conoscenza aliunde - Impugnazione con rito superaccelerato - Decorrenza del termine (art. 29 d.lgs. n. 50/2016 - art. 120 c.p.a.)
- 1) Rito superaccelerato o superspeciale – Presupposti - Netta distinzione tra fase di ammissione o di esclusione e fase di aggiudicazione - 2) Raggruppamenti temporanei tra imprese o professionisti - Disciplina applicabile ai settori speciali (art. 29 , art. 48 , art. 76 , art. 114 d.lgs. n. 50/2016)
- Provvedimenti di ammissione ed esclusione - Mancata pubblicazione sul profilo del committente - Conseguenze sul rito superaccelerato o superspeciale (art. 29 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Rito superaccelerato - Mancanza del provvedimento di ammissione o esclusione - Inapplicabilità; 2) Concessione - Omessa indicazione del valore - Illegittimità (art. 29 , art. 167 d.lgs. n. 50/2016)
- Rito superaccelerato – Aggiudicatario – Impugnazione immediata dell'ammissione dei concorrenti collocatisi in posizione successiva – Interesse – Sussiste – Ricorso incidentale – Inammissibilità (art. 120 c.p.a. – art. 204 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Rito superaccelerato o superspeciale – Profilo di incostituzionalità - Non sussiste; 2) Concorrente risultato aggiudicatario – Omessa tempestiva impugnazione dell'ammissione – Successiva impugnazione – Irricevibilità; 3) Onere del concorrente interessato di attivarsi per l'accesso agli atti - Sussiste; 4) Provvedimento di ammissione - Pubblicazione sul profilo della Stazione appaltante – Termine di due giorni – Natura ordinatoria; 5) Comunicazione del provvedimento di ammissione - Mancata indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato - Costitusce mera irregolarità (art. 29 , art. 76 , art. 204 d.lgs. n. 50/2016 - art. 120 c.p.a.)
- Impugnazione dell'esclusione o dell'ammissione di un concorrente mediante rito superspeciale - Successiva impugnazione dell'aggiudicazione definitiva mediante motivi aggiunti - Ammissibilità o improcedibilità? - Riunione o separazione dei giudizi? - Contrasto giurisprudenziale - Tesi a confronto
- Mancata pubblicazione dell'ammissione dei concorrenti sul sito della Stazione appaltante: da quando decorre il termine di impugnazione?
- Nuovo rito appalti - Impugnazione congiunta dell'ammissione di un concorrente e dell'aggiudicazione - Impugnazioni soggette a riti diversi - Rito applicabile - Sospensione feriale - Applicabilità (art. 204 d.lgs. n. 50/2016)