Modifica delle dichiarazioni afferenti un requisito di partecipazione alla gara – Soccorso istruttorio – Inammissibilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Napoli, 01.02.2017 n. 685

Non è condivisibile la prospettazione secondo la quale a fronte delle dichiarazioni relative a due nuove piattaforme per il conferimento dei rifiuti oggetto dell’appalto, mai dichiarate e menzionate in sede di domanda di partecipazione, opererebbe il disposto dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica”;
– che, infatti, nel caso di specie la società ricorrente, attraverso le dichiarazioni rese in sede di soccorso istruttorio, ha modificato un elemento afferente ad un requisito di partecipazione alla gara non posseduto dal concorrente entro il termine di scadenza dell’offerta;
– che, oltre alla documentazione afferente l’impianto di proprietà della ditta E. s.r.l. (società mandante della costituenda RTI partecipante), la società ricorrente ha anche prodotto in sede di soccorso istruttorio una dichiarazione/ convenzione per l’accesso all’impianto della ditta Ambiente s.p.a., formata in data 14.10.2016, cioè in epoca ampiamente successiva alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
– che pertanto, nel caso di specie, non appare rispettata la finalità del soccorso istruttorio, anche nella nuova configurazione di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 poiché, ad avviso del Collegio, l’indicazione di due nuove piattaforme per il conferimento dei rifiuti, mai dichiarate né menzionate nella domanda di partecipazione (una delle quali addirittura relativa ad una ditta esterna all’ATI con convenzione stipulata in epoca successiva alla scadenza della presentazione delle offerte) è idonea a incidere sugli elementi attinenti proprio all’offerta, con conseguente vanificazione del canone generale della parità di trattamento e dell’essenza stessa della procedura selettiva, il cui fondamento volontaristico, finalizzato alla conclusione del contratto posto a gara, rende le offerte immodificabili una volta presentate nei termini previsti dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato,V, 2.8.2016 n. 3481);