La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in questi giorni con due importanti decisioni in materia di appalti pubblici.
Con la sentenza in data 05.04.2016 sulla causa C-689/13, la Corte ha ritenuto che la normativa europea osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente. Nella medesima pronuncia la Corte si è espressa altresì sulla remissione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di questioni già decise dalla Corte di Giustizia UE e sulla vincolatività dell’interpretazione della Corte medesima sul diritto dell’Unione.
Con la sentenza in data 07.04.2016 sulla causa C-324/14, la Corte ha dichiarato che le disposizioni comunitarie riconoscono il diritto di qualunque operatore economico di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi, purché sia dimostrato all’amministrazione aggiudicatrice che il candidato o l’offerente disporrà effettivamente delle risorse di tali soggetti che sono necessarie per eseguire detto appalto. Tuttavia non è escluso che l’esercizio di tale diritto possa essere limitato, in circostanze particolari, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto in questione e delle finalità dello stesso; in particolare, ciò può avvenire quando le capacità di cui dispone un soggetto terzo, e che sono necessarie all’esecuzione di detto appalto, non siano trasmissibili al candidato o all’offerente, di modo che quest’ultimo può avvalersi di dette capacità solo se il soggetto terzo partecipa direttamente e personalmente all’esecuzione di tale appalto.
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