Consiglio di Stato, sez. V, 22.03.2016 n. 1174
L’Adunanza plenaria ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006”. La decisione della A.P. è condivisa pienamente dal collegio ed esclude incontrovertibilmente la fondatezza della sostanziale censura di merito formulata con l’atto d’appello, che deve essere conseguentemente sul punto respinto.
RISORSE CORRELATE
- Ritardo dell' aggiudicatario nella stipulazione ed avvio esecuzione del contratto : revoca aggiudicazione
- Esercizio della facoltà di recesso dal contratto pubblico (art. 109 d.lgs. n. 50/2016)
- Revoca della gara per sopravvenute difficoltà economiche della Stazione Appaltante - Aggiudicatario - Indennizzo - Non configurabile (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Tentativo di condizionare la Stazione Appaltante - Revoca dell'aggiudicazione - Presupposti - Limiti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Facoltà di non aggiudicazione - Annullamento della gara - Caducazione del contratto - Responsabilità pre-contrattuale - Risarcimento (art. 32 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Revoca dell’aggiudicazione per carenza originaria o sopravvenuta della copertura finanziaria - Modalità - Risarcimento del danno: presupposti (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Revoca dell'aggiudicazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici - Presupposti
- Recesso delle Amministrazioni da un contratto di fornitura e servizi per "spending review"
- Conformità al diritto europeo della revoca di una procedura di gara
- Recesso unilaterale della P.A. per "spending review" e giurisdizione in fase esecutiva del contratto
- Art. 134. Recesso