Igiene ambientale e gestione rifiuti – Responsabile tecnico – Equiparabile al Direttore tecnico negli appalti di lavori – Conseguenze – Obbligo dichiarativo – Sussiste (Art. 38)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. VI, 13.10.2015 n. 4704
(sentenza integrale)

“Nelle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti, è obbligatoria (ai sensi dell’art. 10, comma 4, d.m. 28 aprile 1998) la figura del responsabile tecnico, che costituisce elemento indispensabile per la qualifica dell’impresa;
– peraltro, il punto 2.4, lett. b), del disciplinare, prescriveva espressamente, quale requisito di partecipazione, che «l’impresa ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dell’art. 10 Decreto Ministeriale del 1998, n. 406, deve essere iscritta all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (albo smaltitori) almeno nella categoria 1/C»;
– secondo ormai consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, per le imprese operanti nell’ambito dell’igiene ambientale e della gestione dei rifiuti la figura del responsabile tecnico di settore è equiparabile a quella del direttore tecnico nelle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, in quanto investita, con riguardo al complesso dei servizi da affidare, dei medesimi adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per l’esecuzione dei lavori (v. sul punto, per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2015, n. 2715, con ampi richiami giurisprudenziali), sicché, per tali imprese, l’obbligo dichiarativo previsto, in via generale, per il direttore tecnico, è riferibile alla menzionata figura, e ciò a prescindere dalla circostanza che il soggetto, il quale rivesta la qualifica di responsabile tecnico, compaia, o meno, nelle visure camerali o sia titolare, o meno, di particolari poteri rappresentativi (v., su tale ultimo punto, il sopra citato precedente, cui adde Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2013, n. 4328, secondo cui il direttore tecnico – e, dunque, anche il responsabile tecnico – può essere anche un soggetto esterno), con conseguente inconferenza delle deduzioni al riguardo svolte dall’odierna appellante”.

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