Cons. Stato, sez. IV, 06.03.2015 n. 1135
(sentenza integrale)Il Collegio deve all’uopo far rilevare come la Sezione ha avuto già modo di affrontare la questione dell’apposizione dell’autentica notarile sollevata negli stessi termini qui in rilievo in occasione di una controversia riguardante altro lotto della gara Consip in evidenza (sentenza n. 4305 del 26/8/2014) definendola nei sensi sopra descritti e dal predetto orientamento interpretativo, particolarmente puntuale ed esaustivo non si ha motivo di discostarsi.
Ad avvalorare le censure dedotte sul punto dall’appellante incidentale soccorre altresì quanto pure in precedenza statuito dalla Sezione VI di questo Consiglio di Stato con la sentenza n.2563 del 10/5/2013 in cui è stata affermata la validità, in relazione alla previsione della lex specialis, di una polizza fideiussoria “composta da più pagine recante, in calce all’intero documento, all’ultima pagina, l’autentica notarile”
Non appare poi condivisibile l’assunto della difesa di RTI secondo cui la parte della prescrizione che impone l’autentica notarile all’intero documento comprensivo degli allegati non sarebbe assistita, a differenza delle altre, dalla comminatoria della esclusione.
Una coordinata e logica lettura della intera prescrizione di cui al citato par. 2 depone sicuramente nel senso contrario a quello sostenuto dall’appellante principale posto che la “precisazione” in cui è contenuta la locuzione in discussione è solo una specificazione costituente parte integrante dell’intero periodare e dall’unitaria lettura del paragrafo si evince chiaramente l’onere per il concorrente di produrre una fideiussione recante un’autentica notarile che “chiude “l’intero documento e per ciò stesso la va apposta in calce all’ultimo foglio del documento complessivamente formato, a pena di esclusione.
Quanto testé rilevato non significa che il Collegio privilegia un’interpretazione formalistica e rigorosa del disciplinare posto che nella specie l’osservanza della forma è dettata a garanzia di posizioni giuridiche di tipo sostanziale.
Invero, l’apposizione dell’autentica solo sulla seconda pagina non copre le condizioni contrattuali che sono parte sostanziale della prestazione cauzionale, precisamente i punti (I), (II), (III) e che in tal modo rimangono non validate e ciò oltre ad incidere sulla certezza della provenienza della garanzia può esporre la stazione appaltante a possibili eccezioni da parte del soggetto garante“.www.giustizia-amministrativa.it