Cons. Stato, sez. V, 23.02.2015 n. 844
(sentenza integrale)“Secondo le previsioni del disciplinare di gara (par. 15, pag. 33), su invito dell’amministrazione, l’aggiudicataria era tenuta a presentarsi per la stipulazione del contratto, dopo aver preventivamente provveduto ai seguenti adempimenti: a) costituzione di una garanzia fideiussoria, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del codice degli appalti – del 10% dell’importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi del citato art. 113; b) stipulazione ai sensi dell’art. 129 del codice (dei contratti) e dell’art. 125 del regolamento – e consegna di copia alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori – di una polizza assicurativa per danni di esecuzione, pari all’importo del contratto, che assicuri inoltre l’amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a €. 500.000,00.
L’aggiudicataria, aderendo all’invito dell’amministrazione, dopo aver trasmesso, con nota via mail in data 2 gennaio 2014, unitamente ad altri documenti, anche un preventivo di polizza assicurativa per “copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione”, n. 1/407/88/9122668897 della Unipol Assicurazioni – Agenzia 407 – Roma Eur, ha prodotto con successiva nota inviata per posta elettronica in data 9 gennaio 2014 una polizza di assicurazione (ai sensi del d. lgs. n. 163 del 2006 – ex art, 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994) per “copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione”, n.1/407/88/91226897, della Unipol Assicurazioni, Agenzia Roma Eur – I/2407, in data 18 dicembre 2013, debitamente firmata.
Riscontrando in data 31 gennaio 2014 la specifica richiesta dell’amministrazione circa la validità della ricordata polizza CAR presentata, UnipolSai Assicurazioni ha comunicato che il documento prodotto non corrispondeva “…ad alcuna polizza assicurativa effettivamente emessa dalla scrivente Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Unipol Assicurazioni S.p.A. in virtù di fusione per incorporazione)”, segnalando che “a) la C. Group S.p.A. ha effettivamente richiesto alla nostra Agenzia Unipol di Bracciano n. 2407 un preventivo per poter assicurare i lavori oggetto dell’appalto; b) la nostra Agenzia ha inoltrato alla società residente il preventivo in data 23 dicembre 2013; c) tale preventivo non è mai stato è sottoscritto dal nostro Agente (che ha disconosciuto anche la firma presente sul documento che vi è stato inviato), né tanto meno trasformato in polizza assicurativa; d) il documento che vi è stato inviato non corrisponde al preventivo inviato dalla nostra Agenzia alla C. Group S.p.A.”.
5.2.2. Ciò posto, non può ragionevolmente dubitarsi che il comportamento tenuto dall’aggiudicataria è stato contrario ai principi di buona fede, non essendo stata prodotta la documentazione indispensabile per l’effettiva sottoscrizione del contratto ed anzi essendo essa astrattamente idonea ad ingannare l’amministrazione circa l’effettiva stipulazione della polizza assicurativa.
Al riguardo non può condividersi la tesi, pur suggestivamente prospettata dall’appellante, del carattere informale e provvisorio della documentazione trasmessa, giacchè tale carattere può riconoscersi soltanto alla polizza trasmessa il 2 gennaio 2014, ma non anche a quella inviata il 9 gennaio 2014, tanto più che questa risulta anche completa di data di emissione e di firma dell’agente della compagnia assicurativa.
D’altra parte la natura e la gravità delle alterazioni contenute nella polizza prodotta, anche alla luce delle osservazioni formulate dalla compagnia di assicurazione UnipolSai, non possono essere considerate come un mero errore materiale, compiuto dagli uffici della società aggiudicataria, come dalla stessa prospettata.
Deve quindi convenirsi con le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici che hanno riconosciuto la legittimità del provvedimento impugnato, non essendo implausibile, né tanto meno illogico, arbitrario o irrazionale la valutazione di inaffidabilità dell’aggiudicataria in ragione della obiettiva gravità dei fatti contestati su cui l’amministrazione appaltante ha fondato la revoca dell’aggiudicazione, in tal modo tutelando opportunamente ed adeguatamente l’interesse pubblico posto a base del procedimento di selezione del miglior contraente (il che sotto altro concorrente profilo esclude che il provvedimento impugnato abbia dato luogo ad una causa atipica di esclusione dalla gara).
Le considerazioni svolte escludono che la successiva produzione della valida polizza assicurativa da parte della società aggiudicataria, prima dell’emanazione del provvedimento di revoca, possa aver eliminato il fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato, giacché la “ragione fondante” di quest’ultimo è da ricollegarsi non già nella mera inadeguatezza o non conformità della polizza presentata rispetto a quella richiesta dall’amministrazione, quanto piuttosto nella circostanza che, come accertato, quella polizza non era stata mai rilasciata e che la documentazione esibita non era genuina, ma riferita a dati non risultati veritieri.”www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- 1) Capacità economica e finanziaria - Mezzi di prova - Pluralità - Criteri di scelta - Discrezionalità della Stazione appaltante e limiti; 2) Copertura assicurativa adeguata - Dimostrazione - Produzione in gara di un impegno ad integrare il massimale, anzichè di una polizza assicurativa con il massimale richiesto dalla lex specialis - Sufficienza - Esclusione - Illegittimità; 3) Verifica della documentazione amministrativa in seduta riservata - Ammissibilità - Condizioni (art. 30 , art. 83 , Allegato XVII d.lgs. n. 50/2016)
- Approvazione dell'aggiudicazione provvisoria mediante silenzio assenso e revoca dell'intera procedura di gara (Artt. 11, 12)
- Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici