Estensione del contratto di appalto senza procedura di gara


Consiglio di Stato, sez. V, 08.10.2014 n. 5007

Rilevato che, con i provvedimenti impugnati nell’ambito del presente giudizio, il Consorzio ATO B., attuando il meccanismo dell’estensione dell’oggetto contrattuale, previsto dall’art. 6 del capitolato speciale di appalto con cui era stato già affidato il servizio per cui è controversia per i Comuni di A. e C. (contratto del 27 giugno 2012), ha affidato all’ATI S. controinteressata, il servizio di igiene urbana per il Comune di S., senza lo svolgimento preventivo di alcuna procedura ad evidenza pubblica;
Rilevato, infatti, che con la nota prot. n. 301 del 24 aprile 2013 il Consorzio ATO Rifiuti Bacino B. ha disposto l’affidamento diretto del servizio di igiene urbana presso il Comune di S. all’ATI S. , a decorrere dal 1° agosto 2013;
Ritenuto che la disposizione sulla base della quale è stato effettuato il predetto affidamento diretto (art. 6 del capitolato speciale di appalto predetto) costituisce evidentemente una violazione dei principi enunciati agli artt. 2 e 30 del d.lgs. n. 163-2006 e, in particolare, dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, consentendo un affidamento senza gara al di fuori dei casi tipici e tassativamente previsti dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni primarie;
Ritenuto che dall’esame del ricorso di primo grado si evince che l’attuale appellante ha dedotto esplicitamente che l’affidamento del servizio in esame è avvenuto senza gara tramite l’estensione di un contratto fra terzi, che non poteva ritenersi giuridicamente possibile alla stregua dei vigenti principi del diritto comunitario;
Ritenuto, pertanto, che l’interesse alla base di tale ricorso non può che essere quello dell’indizione di una gara alla quale l’appellante ha in astratto titolo per potervi partecipare e ritenuto, pertanto, che l’eccezione di difetto di interesse dell’appellante non può trovare accoglimento; (omissis)
Ritenuto che, anche conferendo a detto art. 6 del capitolato speciale esclusivamente valore negoziale, quindi esulando la sua valutazione dal presente giudizio per difetto di giurisdizione, risulterebbe comunque illegittimo l’affidamento diretto, sicuramente impugnato, che ha natura inequivocabile di atto amministrativo e che è illegittimo in quanto emesso senza alcuna previa procedura competitiva.