Cons. Stato, sez. V, 07.07.2014 n. 3449
(sentenza integrale)
(estratto)
Era stata dedotta la mancata dichiarazione da parte della predetta S.p.a. di non versare nella situazione di amministrazione controllata: l’appellante ha lamentato al riguardo l’erroneità della sentenza impugnata, secondo cui la necessità di una tale dichiarazione non sarebbe stata evincibile dalla lex specialis, essendo riportata solo nello schema (non vincolante e da utilizzare solo preferibilmente) di domanda allegata al bando, senza tener conto del fatto che tale modello sarebbe stato un (altro) elemento facente parte degli atti di gara e quindi da rispettare a pena di esclusione. La censura non può essere accolta.
I primi giudici hanno correttamente osservato che né il bando di gara, né il disciplinare di gara, contengono l’obbligo per i concorrenti di dichiarare di non versare nella situazione di amministrazione controllata, limitandosi la lex specialis, quanto alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali di partecipazione, a rinviare al contenuto dell’articolo 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006, che peraltro neppure contiene un richiamo alla situazione di amministrazione controllata, quale causa ostativa alla partecipazione alle gare d’appalto. Peraltro, anche a voler prescindere dalla considerazione che, ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 46 del D. Lgs. n. 163 del 2006, i bandi di gara e le lettere di invito non possono contenere ulteriori previsioni a pena di esclusione oltre a quelle stabilite dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento e da altre disposizioni di leggi vigenti, occorre rilevare che lo schema di domanda allegato al bando non costituisce affatto parte integrante della lex specialis della gara, costituendo piuttosto uno strumento predisposto unilateralmente dall’amministrazione, a scopo meramente esemplificativo, per facilitare la partecipazione alla gara. Eventuali contrasti tra quanto riportato nel predetto schema di domanda, concretamente utilizzato dal concorrente, e le disposizioni proprie della lex specialis, soprattutto per l’ipotesi di mancate dichiarazioni a pena di esclusione ovvero allorquando tale contrasto determini ambiguità o equivocità sulla esatta portata delle dichiarazioni da rendere, non possono determinare ex se l’esclusione del concorrente, imponendo piuttosto all’amministrazione di esercitare il c.d. dovere di soccorso, quale corollario del principio di buon andamento e di imparzialità, applicabile dall’amministrazione nei confronti dell’impresa. (omissis)
Possono essere sul punto infatti ribadite le osservazioni svolte nel paragrafo precedente in ordine alla natura di mero strumento di ausilio dello schema di domanda allegata al bando di gara, schema privo di qualsiasi finalità di integrazione della lex specialis, così che l’eventuale errore in cui è incorso il concorrente per il suo utilizzo e per aver prodotto dichiarazioni carenti o incomplete, lungi dal comportare l’esclusione dalla gara, avrebbe tutt’al più imposto all’amministrazione l’obbligo di chiedere l’integrazione della dichiarazione stessa. Del resto, la dedotta incompletezza della medesima dichiarazione è di natura esclusivamente formale, non avendo avuto in realtà alcun effetto diretto sull’offerta prodotta in tal senso infatti nessuna ulteriore adeguata censura è stata mossa sull’offerta.
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