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Concessione impianti sportivi : applicabile tassatività delle cause di esclusione per mancanza requisiti di ordine generale (art. 10 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 26.05.2026 n. 9683

Preliminarmente va chiarito che, secondo un orientamento ormai costante, “La gestione di impianti sportivi comunali integra un servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui l’utilizzo del patrimonio si fonda sulla promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini, ma anche della vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.). Ne discende che, sotto il profilo considerato, l’affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici, anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826 c.c., purché destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l’appunto, una concessione di servizi” (Cons. St., sez. V, n. 5915/2021. In termini analoghi, più recentemente: Cons. St., sez. V, n. 3763/2025; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 485/2026).
Come disposto dall’art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 38/2021, qualora l’ente locale non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, la gestione dev’essere affidata “in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”, adempimento quest’ultimo che deve avvenire “nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente”.
Viene in rilievo, allora, una concessione di servizi pubblici nell’ambito della quale l’individuazione del concessionario deve soggiacere alle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei contratti pubblici e, in particolare, alle regole dettate dagli artt. 182 e seguenti del d.lgs. n. 36/2023.
Ai sensi dell’art. 10, cod. contr. pubb., (comma 1) “i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice”.
Inoltre (comma 2), “le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito: le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”.
Da quanto sopra discende che costituisce principio fondante della disciplina delle pubbliche gare la tassatività delle cause di esclusione concernenti il mancato possesso di requisiti di partecipazione di ordine generale, con conseguente integrazione di diritto dei bandi e delle lettere di invito, mentre le clausole che prevedono ulteriori cause di esclusione sono nulle e si considerano non apposte (ex multis, T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, n. 296/2026).
Nel caso di specie l’avviso pubblico indetto dall’amministrazione resistente contemplava:
– all’art. 5, lett. a) i “requisiti generali di partecipazione”, con espresso riferimento alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e specificando che, ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. cit., “è rilevante ai fini dell’esclusione della procedura il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dello stesso comma 6” e che, inoltre, “in base alla delibera ANAC n. 295 del 1° aprile 2020 ai sensi dell’art. 94 co. 6 del Codice rilevano tributi sia di competenza statale che locale”;
– alla lett. b) del medesimo articolo i “requisiti di idoneità professionale”, richiedendo l’iscrizione al Registro delle imprese del soggetto partecipante all’avviso (ovvero, se soggetto a carattere mutualistico, al relativo albo), l’iscrizione alla federazione sportiva nazionale di riferimento (se associazione o società sportiva dilettantistica);
– alla lett. c) i requisiti di capacità economico-finanziaria, tra cui un fatturato globale annuo pari ad almeno euro 200.000,00;
– infine, alla lett. d), i requisiti di capacità tecnica e professionale, ammettendo a partecipare all’avviso solamente i soggetti “che dimostrino di aver svolto, nel triennio 2023-2025, attività a carattere continuativo per almeno 12 mesi”.
In definitiva, dalla lettura dell’avviso predisposto dall’amministrazione resistente, emerge con chiarezza la netta distinzione operata tra i requisiti di ordine generale e i requisiti di carattere speciale di talché, con riferimento ai primi, deve operare in forma assoluta e rigorosa il principio di tassatività disposto dall’art. 10, comma 2, del codice, con conseguente, automatica, invalidità di ogni altra clausola dell’avviso che contenga cause di esclusione non contemplate da quelle enucleate agli artt. 94 e 95 del codice.
Ciò premesso, appare innegabile come la prima censura mossa al provvedimento impugnato colga nel segno.
Infatti, pretendere che il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica – costituente senza alcun dubbio un’obbligazione pecuniaria di natura civilistica discendente dal contratto di somministrazione di energia elettrica (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 20267/2023– rientri nel novero delle imposte, tasse o contributi previdenziali la cui grave violazione definitivamente accertata costituisce causa di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 è conclusione che appare, quantomeno, ardito sostenere e che, invero, neppure l’amministrazione resistente, nelle proprie difese, si spinge al punto di confermare, insistendo piuttosto nel qualificare l’esclusione disposta come attinente alla carenza di presunti requisiti di ordine speciale ex art. 100, cod. contr..

Affidamento di impianti sportivi : quando costituisce appalto di servizio pubblico

TAR Firenze, 31.12.2025 n. 2138

In tema di concessioni, la giurisprudenza individua «il criterio discriminante tra “componente beni” e “componente servizi” negli obiettivi di fondo perseguiti dall’Amministrazione concedente, i quali, se travalicano il mero utilizzo ordinario del bene (secondo la sua destinazione dichiarata negli atti di gara), collocandosi in una prospettiva più ampia, qualificano necessariamente il rapporto in termine di servizi» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2022, n. 4949).
Orbene, in un rapporto quale quello di cui si discute devono ritenersi senz’altro prevalenti i caratteri della concessione di pubblico servizio.
Infatti, «[s]ebbene la questione sia stata a lungo controversa, è prevalsa nella giurisprudenza amministrativa più recente la qualificazione della concessione della gestione di impianto sportivo comunale come concessione di pubblico servizio piuttosto che come concessione di bene pubblico. L’affermazione giurisprudenziale, che si condivide, si basa sulla considerazione “della centralità del momento della ‘gestione’ (che prefigura come meramente strumentale l’affidamento del bene di proprietà pubblica)” (in termini Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858, seguita da Cons. Stato V, 18 agosto 2021 n. 5915 e id., V, 14 marzo 2022, n. 1784). Più specificamente “nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l’utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.)” (Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858). Ne discende che l’affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826 c.c., purché destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – “non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l’appunto, una concessione di servizi” (Cons. Stato, V, n. 858/21 e n. 5915/21, citate)» (così Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2024, n. 2506).
Nel caso di specie, non possono esservi dubbi circa la strumentalità della gestione degli impianti di cui si discute all’obiettivo della promozione dello sport e della qualità della vita della comunità amministrata, dal momento che la legge di gara (art. 9 del capitolato d’oneri) e il contratto (art. 8) prevedevano che il concessionario avrebbe dovuto farsi carico della promozione, dell’attuazione e del coordinamento di attività quali i corsi di avviamento al nuoto, i corsi di nuoto, il nuoto libero, i corsi di nuoto in orario scolastico per gli alunni delle scuole del Comune nei mesi invernali, il tutto favorendo l’uso delle piscine da parte delle società sportive operanti sul territorio sulla base delle richieste pervenute, così da assicurare un ampio pluralismo associativo, individuando fasce orarie per l’attività organizzata dalle associazioni sportive tali da garantire la massima fruibilità da parte delle stesse anche in relazione alla tipologia di attività svolta e all’utenza di riferimento.
Del resto, la vicenda per cui è causa trova la sua disciplina nel codice dei contratti pubblici.
Infatti, l’art. 6 del d.lgs. n. 38/2021, dopo aver stabilito che l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive (comma 1), prevede che, qualora l’ente territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione deve essere affidata ai soggetti di cui al comma 2 «nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [riferimento poi aggiornato al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per effetto della modifica intervenuta con il d.lgs. n. 120/2023], e della normativa euro-unitaria vigente».
Deve peraltro rilevarsi – come la sezione ha già fatto in alcuni suoi precedenti: cfr. TAR Toscana, sez. I, 5 gennaio 2024, n. 16; Id., 24 novembre 2023, n. 1089 – che l’art. 133, co. 1, cod. proc. amm., alle lettere b) e c), devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessioni, rispettivamente, di beni e pubblici servizi. Nell’uno e nell’altro caso, la norma prevede che alla giurisdizione esclusiva sono estranee le controversie «concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi», le quali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo l’orientamento più recente delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la cognizione del giudice ordinario si estende a tutte le questioni relative all’esecuzione e all’adempimento/inadempimento della concessione, nonché alle relative conseguenze risarcitorie, fatta eccezione per le ipotesi in cui l’amministrazione concedente, pur nella fase esecutiva del rapporto, si trovi a esercitare poteri autoritativi.