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Decreto Infrastrutture 73/2025 : conversione in legge delle modifiche al Codice contratti pubblici

In Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2025, è stata pubblicata la legge n.  105 del 18 luglio 2025, di conversione con modifiche del decreto legge 21 maggio 2025, 73 (c.d. Decreto Infrastrutture) recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.

In particolare l’articolo 2, modificato in sede referente, interviene su diverse disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), riguardanti: gli incentivi per le funzioni tecniche a favore del personale con qualifica dirigenziale; l’anticipazione del prezzo per i servizi di ingegneria e architettura (inserito in sede referente); i criteri ambientali minimi per gli interventi di ristrutturazione (inserito in sede referente); le procedure per l’esecuzione di lavori in circostanze di somma urgenza e per gli eventi di protezione civile; gli attestati di qualificazione per l’esecuzione di appalti pubblici; la disciplina relativa al Collegio consultivo tecnico per gli appalti pubblici. Si introduce inoltre il nuovo articolo 46-bis del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018), al fine di disciplinare le procedure di affidamento di contratti pubblici in occasione delle emergenze di protezione civile.

Link al D.L. 73/2025 : TESTO COORDINATO con la legge di conversione

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Decreto Infrastrutture 73/2025 : nuove modifiche al Codice contratti pubblici

 

articolo in aggiornamento…

Decreto Infrastrutture 73/2025 : nuove modifiche al Codice contratti pubblici

In Gazzetta Ufficiale  n. 116 del 21 maggio 2025 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 recante “Misure urgenti per garantire la continuita’ nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche’ l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.

                               Art. 2 
Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di  contratti
                        di protezione civile 
 
  1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo
31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono  inseriti
i seguenti:  «L'incentivo  di  cui  al  comma  3  e'  corrisposto  al
personale  con  qualifica  dirigenziale  in  deroga  al   regime   di
onnicomprensivita' di cui  all'articolo  24,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  alle  analoghe  disposizioni
previste dai  rispettivi  ordinamenti  del  personale  in  regime  di
diritto pubblico. Le Amministrazioni che  erogano  gli  incentivi  al
personale con qualifica  dirigenziale,  in  sede  di  verifica  della
compatibilita' dei costi  di  cui  all'articolo  40-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165,  sono  tenute  a  trasmettere  agli
organi di controllo di  cui  al  medesimo  articolo  le  informazioni
relative  all'ammontare  degli  importi  annualmente  corrisposti  al
predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24,  comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  il  numero  dei
beneficiari. 
    b) all'articolo 136, le parole: «4-bis.  In  deroga  all'articolo
45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e  della  sicurezza»
sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni  della
difesa e della sicurezza»; 
    c) all'articolo 140: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del
presente  articolo,  anche  il  verificarsi  degli  eventi   di   cui
all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero  la  ragionevole  previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede  l'adozione  di
misure indilazionabili,  nei  limiti  dello  stretto  necessario.  La
circostanza di somma urgenza, in tali casi, e'  ritenuta  persistente
finche' non risultino eliminate le situazioni  dannose  o  pericolose
per la  pubblica  o  privata  incolumita'  derivanti  dall'evento,  e
comunque  per  un   termine   non   superiore   a   quindici   giorni
dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine  stabilito  dalla
eventuale declaratoria dello stato di emergenza di  cui  all'articolo
24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del  2018;  in  tali
circostanze  ed  entro  i  medesimi  limiti  temporali  le   stazioni
appaltanti possono affidare appalti pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture con le procedure previste dal presente articolo.»; 
      2) il comma 6 e' abrogato; 
      3) al comma 7, le parole: «nonche', limitatamente ad  emergenze
di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76,  comma  2,
lettera c),» sono soppresse; 
      4) al comma 8, il primo periodo e' soppresso; 
      5) i commi 11 e 12 sono abrogati; 
      6) alla rubrica, le  parole:  «e  di  protezione  civile»  sono
soppresse; 
    d) dopo l'articolo 140, e' inserito il seguente: 
      «Art.  140-bis  (Procedure  di  protezione  civile).  - 1.   Ai
contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione  civile,
di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e  c)  del  codice  di
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  140  nonche'   le
disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del  codice
di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle
differenti tipologie di  eventi  emergenziali  previsti  al  medesimo
articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. 
      2. In via eccezionale, nella  misura  strettamente  necessaria,
l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di  sopra  dei
limiti di cui all'articolo  140,  comma  1,  per  un  arco  temporale
limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo  per  singole
specifiche  fattispecie  indilazionabili  e  nei  limiti  massimi  di
importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma  2,
del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. 
      3. In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato lo stato
di emergenza di rilievo  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  24  del
codice di cui al decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  ferma
restando  la  facolta'  di  prevedere  ulteriori  misure  derogatorie
consentite  nell'ambito   dei   provvedimenti   adottati   ai   sensi
dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi possono essere affidati in deroga  alle  seguenti
disposizioni del presente codice: 
        a)  articolo  14,  comma  12,  lettera  a),  per   consentire
l'autonoma  determinazione  del  valore  stimato  degli  appalti  per
l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi,  caratterizzati
da  regolarita',  da  rinnovare  periodicamente  entro   il   periodo
emergenziale; 
        b) articolo 15, comma 2, primo  periodo,  relativamente  alla
necessaria individuazione del RUP tra  i  dipendenti  della  stazione
appaltante o  dell'ente  concedente,  per  consentire  alle  stazioni
appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare  il  RUP  tra
soggetti idonei anche estranei  alle  stazioni  appaltanti  medesime,
purche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici; 
        c)  articolo  37,  relativamente   alla   necessaria   previa
programmazione dei lavori e degli acquisti di  beni  e  servizi,  per
consentire alle stazioni appaltanti di affidare  l'appalto  anche  in
assenza della previa programmazione del relativo intervento; 
        d) articolo 49, per consentire alle  stazioni  appaltanti  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel  rispetto
dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  del  diritto
dell'Unione europea; 
        e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica  delle
offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse
sia inferiore a cinque, per semplificare e  velocizzare  le  relative
procedure; 
        f) articoli  90,  fermo  restando  il  rispetto  del  termine
massimo  di  cui  all'articolo  55,  paragrafo  2,  della   direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalita'
delle  comunicazioni  ivi  previste,  per  consentire  alle  stazioni
appaltanti  la  semplificazione  della  procedura  di  affidamento  e
l'adeguamento  della  sua  tempistica  alle  esigenze  del   contesto
emergenziale; 
        g) articolo 108,  commi  1,  2,  3,  4,  6,  7,  8,  11,  per
consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo. 
      4. In occasione degli eventi emergenziali di  cui  all'articolo
7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo
n. 1 del 2018, per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto  codice,
ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi  degli
stessi, anche in mancanza del provvedimento di  cui  all'articolo  23
del predetto codice: 
        a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del  presente
codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui  all'articolo
14,  per  i  contratti  di  lavori,  servizi  e  forniture   di   cui
all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di  cui  al
decreto legislativo n. 1 del 2018; 
        b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4,  e'
stabilito in trenta giorni; 
        c)    l'amministrazione    competente    all'affidamento    e
all'esecuzione del contratto e' identificata nel soggetto  attuatore,
ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 1 del 2018. 
      5. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  140,  comma  7,  si
applicano, altresi', qualora si adottino, limitatamente ad  emergenze
di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76,  comma  2,
lettera c).»; 
        e) all'articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di  cui
all'articolo 140»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli
articoli 140 e 140-bis»; 
        f) all'articolo 225-bis, dopo  il  comma  3  e'  inserito  il
seguente: 
          «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma  20,
e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente  alla
data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano  ad  applicarsi  ai
procedimenti in corso. A tal  fine,  per  procedimenti  in  corso  si
intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi
con cui si indice la procedura di scelta del contraente  siano  stati
pubblicati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in  caso  di  contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti  in
relazione ai quali, alla medesima data, siano gia' stati inviati  gli
avvisi a presentare offerte.»; 
        g) all'allegato V.2, all'articolo 1, comma 2, terzo  periodo,
dopo le parole: «della spesa»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
svolge il ruolo di concedente». 

Decreto Infrastrutture n. 121/2021 : conversione in Legge

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre 2021 la Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Testo coordinato ed aggiornato con la conversione in Legge

Decreto Infrastrutture n. 121/2021 : modifiche al Codice dei Contratti Pubblici

Decreto Infrastrutture n. 121/2021 : modifiche al Codice dei Contratti Pubblici

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” in vigore dal 11 settembre 2021.

L’art. 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in materia di incentivi per funzioni tecniche) prevede:

comma 6: “All’articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole «, senza oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse e il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «Ai componenti della commissione e’ riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l’anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall’anno 2022»”.

comma 10: “Il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia’ accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”.