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Affidamento diretto a vincitore di concorso di idee

Quesito: se previsto nel disciplinare di gara, è possibile affidare direttamente il PFTE al vincitore del concorso di idee, anche se tale affidamento è superiore alla soglie per l’affidamento diretto? Secondo l’articolo 46, comma 4 del Codice Contratti, “…Le idee premiate… possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione…”. Non viene citata la modalità di affidamento dell’appalto di servizi. L’art. 76, comma 5, dà la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nel caso “…l’appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.”. Bisogna quindi utilizzare le modalità descritte nell’articolo 50, comma 1, lettera e) e quindi invitare un minimo di 5 operatori economici incluso al vincitore o è possibile derogare e non invitare nessun altro al di fuori del vincitore del concorso? Inoltre, quando nel suddetto articolo 76 si parla di vincitori, al plurale, si intendono eventuale primo premio ex equo o tutti i premiati previsti dal disciplinare (per esempio, secondo e terzo posto)?

Risposta aggiornata: l’art. 46 del d.lgs. 36/2023, rubricato “Concorsi di progettazione”, al comma 4 stabilisce che “le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio”. Il comma 3 del citato art. 46 (secondo e terzo capoverso), applicabile quindi al concorso di idee, prevede che “il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2”. Come si legge nella Relazione Illustrativa al Codice, pertanto, con tale disposizione si “chiarisce che è ammesso l’affidamento al vincitore del concorso dei successivi livelli di progettazione, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara, purché tale facoltà sia stata prevista, con effetto di autovincolo amministrativo, nel bando del concorso; vengono, altresì, specificate le modalità di calcolo della soglia di rilevanza comunitaria” (p. 69 della Relazione Illustrativa al Codice). Tanto premesso, la risposta al primo quesito è negativa in quanto il codice prevede esclusivamente il ricorso a procedure negoziate, anche con un solo vincitore. In ordine al secondo quesito, si ribadisce il contenuto della disposizione di cui all’art. 76, comma 5 che, proprio in relazione alle procedure negoziate, fa espressamente riferimento al vincitore o ai vincitori. Sul terzo quesito, si ribadisce che ai sensi della precitata normativa, devono essere invitati a partecipare ai negoziati solo i vincitori, ivi compresi i vincitori exequo. (Parere MIT n. 2387/2024)

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    Concorso di idee – Può essere richiesta una mera “proposta ideativa” e non un progetto definito (art. 156 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Campobasso, 11.03.2020 n. 91

    Al fine di valutare nel merito i motivi di ricorso, vale anzitutto richiamare la disciplina sul concorso di idee contenuta nell’art. 156 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016. Tale disposizione, in particolare, prevede che “(…) il concorrente propone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiori a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica (…)”.
    Nel concorso di idee, quindi, ai concorrenti può essere richiesta una mera “proposta ideativa”, un’idea progettuale in una fase embrionale che può evolvere secondo differenti sviluppi e non un progetto definito in ogni suo aspetto.
    Ne consegue che le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara del concorso in oggetto possono essere censurate solo ove si pongano in contraddizione con quanto richiesto del bando di gara o da specifiche disposizioni di legge e non certo se riguardanti il merito dell’attività amministrativa.
    Nel caso di specie, nessuna delle censure introdotte dal ricorrente si appunta su profili richiesti dal bando a pena di esclusione, o su specifiche violazione di legge, riguardando le stesse aspetti riconducibili a valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Rispetto a queste ultime il presente sindacato deve limitarsi alla verifica se i motivi di ricorso proposti intercettino profili di manifesta irragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, i cui margini devono ritenersi amplissimi trattandosi di valutare “un’idea”.