
Consiglio di Stato, sez. V, 03.05.2016 n. 1705
La certificazione di qualità aziendale rientra nell’alveo dei requisiti soggettivi, ancorché di carattere tecnico, essendo finalizzata ad assicurare l’espletamento del servizio da parte dell’impresa secondo un livello minimo di prestazioni accertato da un organismo qualificato, sulla base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero svolgimento delle diverse fasi.
Pertanto, tale certificazione non può essere oggetto di avvalimento, in quanto inerente a un determinato sistema aziendale e preordinata a garantire un elevato livello di esecuzione del rapporto contrattuale. L’avvalimento di tale certificazione è invece ammissibile solo purché vi sia la messa a disposizione dell’apparato organizzativo dell’Impresa ausiliata (cfr. Cons. St., Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887; Id., 18 aprile 2011, n. 2344).
RISORSE CORRELATE
- Avvalimento - Requisiti curriculari della società ausiliaria - Assegnazione punteggio - Inammissibilità - Commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento in ordine alla certificazione di qualità - Possibilità - Sussiste - Ragioni (Art. 49 d.lgs. n. 163/2006)
- Avvalimento della certificazione di qualità - Nel caso in cui la società ausiliata non possegga nessuno dei requisiti tecnici prescritti - Esclusione - Ragioni (Art. 49)
- Certificazione di qualità ed avvalimento (Art. 49)
- Art. 49. Avvalimento