
Qual è la disciplina applicabile agli appalti di servizi cosiddetti esclusi? E’ stato al riguardo chiarito che l’uso dell’avverbio “esclusivamente”, all’art.20 d.lgs. n. 163/2006, vincola l’interprete a ritenere applicabili alle procedure di affidamento degli appalti di servizi di cui all’Allegato II B solo gli art. 65, 68 e 225, in quanto ivi espressamente richiamati, con la conseguenza che la stazione appaltante non può in alcun modo ritenersi obbligata al rispetto di regole diverse da quelle cristallizzate nelle predette disposizioni e con l’ulteriore corollario dell’illegittimità di provvedimenti eventualmente adottati in ossequio a norme diverse da quelle testualmente indicate all’art. 20 medesimo (Consiglio di Stato, sez. III, 24.02.2016 n. 747; Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 04.06.2014, n.2853 e sez. III, 24 maggio 2013, n.2846).