
La nozione di amministratore di fatto è rilevante anche per le Stazioni Appaltanti ai fini della verifica sulla sussistenza di cause di esclusione e necessita di chiarimenti approfonditi. La giurisprudenza e la dottrina hanno contribuito a delineare i confini di questa figura, che si colloca nell’ambito della responsabilità societaria e dei reati previsti dal codice civile.
La prova della funzione gestoria
Ai fini del riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto, la prova della funzione gestoria esercitata da un soggetto non formalmente investito della carica si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. La Cassazione penale, Sez. V, 28 febbraio 2024, n. 16414, ha chiarito che la responsabilità dell’amministratore di fatto, ai sensi dell’art. 2639 c.c., postula un esercizio continuativo e significativo anche solo di taluno dei poteri tipici inerenti alla funzione, purché l’attività gestoria sia svolta in modo non episodico o occasionale.
Estensione della responsabilità
L’art. 2639 c.c., collocato nella disciplina dei reati societari, amplia la platea dei responsabili includendo non solo i soggetti formalmente investiti di cariche, ma anche coloro che, pur privi di nomina, esercitano di fatto i poteri tipici dell’amministratore. La norma consente quindi di individuare in modo univoco quei soggetti che, pur non essendo amministratori di diritto, assumono la responsabilità penale per gli illeciti commessi nella gestione dell’impresa.
Il compito delle Stazioni Appaltanti
Una volta stabilito che il parametro di riferimento per individuare un amministratore di fatto è l’effettivo esercizio dei poteri tipici, il compito delle stazioni appaltanti si concentra nell’analisi degli atti di gestione concretamente svolti dal soggetto. Solo attraverso questa verifica è possibile stabilire se un soggetto abbia rivestito di fatto la funzione di amministratore della società (Cass. civ., Sez. I, 5 dicembre 2008, n. 28819).
Elementi sintomatici di gestione
La figura dell’amministratore di fatto deve essere individuata attraverso i cosiddetti “elementi sintomatici di gestione” della società. I compiti degli amministratori di diritto comprendono:
- il compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale;
- la valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
- l’esame dei piani strategici, industriali e finanziari.
Nelle società a responsabilità limitata, la disposizione di riferimento è l’art. 2475 c.c., che richiama l’art. 2381 c.c. Pertanto, per stabilire se si sia in presenza di un amministratore di fatto, occorre verificare se il soggetto estraneo abbia svolto compiti propri degli amministratori.
Circostanze rilevanti
La forma più evidente di intromissione si manifesta quando l’amministratore di fatto agisce direttamente nel perseguimento dell’oggetto sociale, intrattenendo rapporti con clienti, fornitori e dipendenti. Ulteriori indizi significativi sono:
- la costante assenza dell’amministratore di diritto;
- la mancanza di competenze professionali da parte dell’amministratore formale;
- la sostituzione sistematica del soggetto estraneo nelle decisioni gestionali (Cass. Pen., Sez. V, 17 giugno 2016, n. 41793).
Continuità e significatività dell’attività
In definitiva, l’attività di amministratore di fatto si traduce nel compimento di atti concreti attraverso i quali un soggetto privo di nomina regolare interferisce e si sostituisce alla volontà dell’organo competente, influendo sull’andamento della società. L’esercizio dei poteri tipici deve avvenire in modo continuativo e significativo, escludendo la rilevanza di comportamenti episodici o occasionali (Cass. pen., Sez. V, 24 aprile 2020, n. 12912).
Applicazioni pratiche e giurisprudenza recente
Poiché l’art. 94, comma 3, fa riferimento all’amministratore di fatto, è alle acquisizioni giurisprudenziali che occorre fare riferimento per dare concretezza alla fattispecie. In questo senso, quanto affermato dal Comune nella memoria del 13 maggio 2025 è condivisibile: non è sufficiente richiamare la figura dell’ex amministratore in caso di cessazione strumentale dalla carica, se non vi è prova di una perdurante gestione di fatto.
L’individuazione di tale figura richiede, quindi, un’attenta analisi degli atti concreti di gestione e delle circostanze sintomatiche, al fine di garantire che la responsabilità penale ricada su chi effettivamente esercita poteri gestori, anche in assenza di nomina formale (sul punto, Consiglio di Stato, sez. V, 04.06.2025 n. 4863).