Grave illecito professionale : indici di affidabilità devono essere valutati anche in caso di ammissione (art. 98 d.lgs. 36/2023)

TAR Lecce, 07.10.2025 n. 1345

Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti – che per affinità contenutistica delle doglianze prospettate vengono esaminati congiuntamente – sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Fondate e meritevoli di condivisione, ad avviso del Collegio, sono le censure con cui la ricorrente contesta la mancata valutazione, a cura della stazione appaltante, delle informazioni segnalate dalla società aggiudicataria nella apposita dichiarazione integrativa al DGUE ai fini della valutazione degli illeciti professionali dichiarati e della conseguente verifica di affidabilità dell’operatore economico (all. 10 al ricorso).
E tanto in omaggio al principio giurisprudenziale secondo il quale, a prescindere dagli esiti degli accertamenti penali “spetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self cleaning nelle more eventualmente adottate da quest’ultimo, avuto riguardo al tempo della loro adozione e alla loro concreta ed effettiva idoneità e rilevanza rispetto alla partecipazione della gara” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10607).
Né, in senso contrario a tale ricostruzione, rilevano le sia pur pregevoli contestazioni svolte dalle difese della controinteressata e dell’amministrazione resistente, posto che i procedimenti penali tutt’ora pendenti riferibili, tanto, alla figura del legale rappresentante, quanto, a quella del direttore e responsabile tecnico della società controinteressata rientrano tra quelli valutabili dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.
Del resto sostenere che una motivazione espressa sia necessaria solamente quando debba disporsi l’esclusione e non quando si ammetta un concorrente al prosieguo della gara (specie là dove il concorrente interessato risulta essere aggiudicatario) equivale a dire che solo il concorrente escluso ha diritto ad una motivazione provvedimentale (eventualmente da contestare), mentre colui che ha partecipato ad una gara e che ha visto ammettere altro concorrente poi aggiudicatario non viene messo sullo stesso piano.