Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti – che per affinità contenutistica delle doglianze prospettate vengono esaminati congiuntamente – sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Fondate e meritevoli di condivisione, ad avviso del Collegio, sono le censure con cui la ricorrente contesta la mancata valutazione, a cura della stazione appaltante, delle informazioni segnalate dalla società aggiudicataria nella apposita dichiarazione integrativa al DGUE ai fini della valutazione degli illeciti professionali dichiarati e della conseguente verifica di affidabilità dell’operatore economico (all. 10 al ricorso).
E tanto in omaggio al principio giurisprudenziale secondo il quale, a prescindere dagli esiti degli accertamenti penali “spetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self cleaning nelle more eventualmente adottate da quest’ultimo, avuto riguardo al tempo della loro adozione e alla loro concreta ed effettiva idoneità e rilevanza rispetto alla partecipazione della gara” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10607).
Né, in senso contrario a tale ricostruzione, rilevano le sia pur pregevoli contestazioni svolte dalle difese della controinteressata e dell’amministrazione resistente, posto che i procedimenti penali tutt’ora pendenti riferibili, tanto, alla figura del legale rappresentante, quanto, a quella del direttore e responsabile tecnico della società controinteressata rientrano tra quelli valutabili dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.
Del resto sostenere che una motivazione espressa sia necessaria solamente quando debba disporsi l’esclusione e non quando si ammetta un concorrente al prosieguo della gara (specie là dove il concorrente interessato risulta essere aggiudicatario) equivale a dire che solo il concorrente escluso ha diritto ad una motivazione provvedimentale (eventualmente da contestare), mentre colui che ha partecipato ad una gara e che ha visto ammettere altro concorrente poi aggiudicatario non viene messo sullo stesso piano.
RISORSE CORRELATE
- Omessa dichiarazione circostanza rilevante ai fini della partecipazione non costituisce autonoma causa di esclusione (art. 98 d.lgs. 36/2023)
- Grave illecito professionale e discrezionalità valutazione della Stazione Appaltante (art. 98 d.lgs. 36/2023)
- Grave illecito professionale e congruità del termine per le controdeduzioni (art. 95 d.lgs. 36/2023)
- Omessa dichiarazione reati non inclusi tra quelli integranti una causa di esclusione : struttura "flessibile" del grave illecito professionale (art. 98 d.lgs. 36/2023)
- Principio della fiducia nella valutazione dei gravi illeciti professionali (art. 2 , art. 98 d.lgs. 36/2023)
- Grave illecito professionale : valutazione interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante (art. 98 d.lgs. 36/2023)
- Risoluzione "consensuale" precedente : no obbligo dichiarazione in gara (art. 98 d.lgs. 36/2023)
- Rilevanza temporale dell’ illecito professionale nell' art. 98 d.lgs. 36/2023
- Valutazione di affidabilità dell' Operatore Economico per grave illecito professionale nel nuovo Codice contratti pubblici alla luce del principio della fiducia (art. 2, art. 95 , art. 98 d.lgs. 36/2023)