
Consiglio di Stato, sez. III, 19.09.2025 n. 7386
Indi, non può ritenersi che la Commissione abbia realizzato una motivazione postuma del provvedimento impugnato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, i chiarimenti resi dall’amministrazione nel corso del giudizio, anche se offerti attraverso atti processuali o scritti difensivi, non necessariamente costituiscono inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto, in particolare allorché essi risultino effettuati mediante richiamo agli atti del procedimento amministrativo e nella misura in cui i documenti dell’istruttoria svolta in quella sede offrano elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione in concreto assunta (Cons. Stato, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 40).
RISORSE CORRELATE
- Soccorso istruttorio e verifica requisiti dopo aggiudicazione (ed in corso di giudizio) : interpretazione anti formalistica alla luce del Decreto "correttivo" (art. 1 , art. 17 , art. 99 , art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Soccorso istruttorio processuale per offerta tecnica : limiti
- Integrazione dei requisiti mediante soccorso istruttorio processuale : inammissibilità
- Soccorso istruttorio processuale applicabile quando il Giudice verifica che la Stazione Appaltante non è intervenuta in ausilio dell' operatore economico
- Verifica di anomalia : quando l' aggiudicataria può difendersi in giudizio e giustificare le voci dell' offerta in sede processuale