Dichiarazione assunzione quota occupazione giovanile e femminile – Omissione – Soccorso istruttorio – Non applicabile (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 11.07.2025 n. 6091

La disposizione della cui applicazione si discute non presuppone che, ex ante ed a prescindere dalle specifiche caratteristiche organizzative di ciascun potenziale concorrente, sia accertata in positivo la necessità di assunzione di nuovo personale, ma semmai, in negativo ed al fine di escludere il relativo obbligo dichiarativo, che, in ragione delle caratteristiche oggettive dell’appalto, debba escludersi la necessità di nuove assunzioni ai fini dell’esecuzione della commessa: la concreta necessità delle assunzioni, quale condizione per il rispetto della quota di riserva a favore degli occupati giovanili e femminili, attiene infatti alla fase attuativa del suddetto obbligo e, quindi, alla esecuzione dell’appalto, in vista della quale l’impresa aggiudicataria deve procacciarsi, ove già non ne disponga nella misura sufficiente, il personale necessario alla realizzazione della prestazione contrattuale.
Tale interpretazione va posta in relazione alla già evidenziata portata generale della lex specialis, la quale opera a prescindere dalle caratteristiche organizzative di ciascun potenziale concorrente, sì che solo quando, indipendentemente da queste ultime e per ragioni connesse alla tipologia dell’appalto, sia prevedibile a priori che non sia necessaria l’assunzione di nuovo personale, il suddetto obbligo dichiarativo può ritenersi ridondante e la sua imposizione, ad opera della disciplina di gara, illegittima.