Tanto premesso, reputa il Collegio che – sebbene la stazione appaltante abbia erroneamente invocato, a fondamento della risoluzione contrattuale, una norma inconferente alla fattispecie considerata – non possa ritenersi illegittima la valutazione di ANAC circa la ravvisabilità nella condotta di -OMISSIS- di un’ipotesi di falsa dichiarazione resa nel corso di una procedura di gara.
Ciò in quanto il procedimento di ANAC è distinto e autonomo rispetto al procedimento di risoluzione contrattuale condotto dalla stazione appaltante.
L’Autorità agisce infatti nell’esercizio di un potere amministrativo-sanzionatorio, affatto differente ed autonomo da quello dell’ente segnalante, qualificando in via autonoma la fattispecie sanzionata e valutando la rilevanza dell’elemento soggettivo nella autodichiarazione resa dalla società.
A tal riguardo, con sentenza n. 9964 del 21.11.2023, relativamente a una delibera sanzionatoria adottata dall’Autorità, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente statuito nel senso che segue: «Con la segnalazione, inoltre, sono stati trasmessi gli atti del procedimento, che costituiscono il parametro fattuale di riferimento dell’attività dell’Anac, che non è, quindi, vincolata a quanto segnalato dalla stazione appaltante attraverso il modulo, né può limitarsi a basare l’istruttoria sulle evidenze che emergono dal medesimo (…) Rispetto al potere afflittivo dell’amministrazione si pone, quindi, un’esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti di esercizio dello stesso, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al quantum della sanzione stessa, sia alla presenza di eventuali cause esimenti».
Dunque, la circostanza per cui la stazione appaltante non abbia individuato nello specifico il riferimento normativo posto a base dell’ipotesi di falso nel modulo di segnalazione, limitandosi ad allegare la comunicazione di risoluzione con l’indicazione della sola previsione normativa posta a base della risoluzione contrattuale (come detto, giuridicamente errata), non può ritenersi ostativa all’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, la quale, qualificando correttamente la fattispecie sanzionata, ha agito nel rispetto del perimetro formale e sostanziale delle proprie prerogative.