
TAR Firenze, 05.12.2024 n. 1418
La giurisprudenza del giudice amministrativo di appello ha infatti chiarito che, anche dopo l’entrata della nuova disciplina dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire la integrazione di dichiarazioni del tutto omesse nei documenti allegati alla offerta anche quando non riguardino gli aspetti tecnici o economici della proposta contrattuale (Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2024, n.1372; Consiglio di Stato sez. V, 22/02/2021, n.1540).
I principi di risultato e buona fede di cui il richiamato istituto è espressione vanno infatti contemperati con quello di autoresponsabilità ed efficienza della azione amministrativa dovendosi perciò escludere che a fronte di dichiarazioni non corrispondenti alle prescrizioni della lex specialis scatti automaticamente l’onere della stazione appaltante di chiedere al concorrente chiarimenti o integrazioni, essendo a tal fine necessario che si palesino incertezze o ambiguità che rendano rilevabile un possibile errore nella redazione della domanda.
Tali conclusioni non si pongono peraltro in contrasto con la normativa comunitaria.
Questa configura, infatti, l’attivazione della stazione appaltante nei confronti dell’impresa che sia incorsa in errori o omissioni non come un obbligo ma come una facoltà che deve avere di mira il buon andamento della procedura il quale si misura anche in funzione della economia dei suoi tempi e degli oneri burocratici a cui è tenuta l’amministrazione.
Ciò chiarito, nel caso di specie non emergevano elementi che potessero mettere in dubbio l’esattezza delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nell’ambito del DGUE con riguardo alla durata dei contratti indicati per sodisfare il requisito esperienziale richiesto dal bando di gara.
Non appaiono valorizzabili a questo fine né la asserita scarsità dello spazio messo a disposizione dal modulo e nemmeno il fatto che -OMISSIS- abbia dichiarato nella domanda di partecipazione di possedere i requisiti per la corretta fornitura del servizio.
La prima circostanza non è correlata con l’errore commesso che non è consistito nella mancata di dichiarazione di un servizio reso per mancanza di spazio ma nella erronea indicazione delle date di inizio e fine di uno dei contratti che erano oggetto della dichiarazione.
E nemmeno il secondo elemento avrebbe potuto costituire la spia di un possibile errore dal momento che la affermazione effettuata da -OMISSIS- in sede di domanda di partecipazione in ordine al possesso dei requisiti per l’esecuzione della commessa non si riferiva alla specifica esperienza professionale richiesta dalla lex specialis ma ai generali requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l’espletamento delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) punto 2, del D.lgs. n. 81/2008.
RISORSE CORRELATE
- DGUE : omessa produzione non sanabile mediante soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Soccorso istruttorio e verifica requisiti dopo aggiudicazione (ed in corso di giudizio) : interpretazione anti formalistica alla luce del Decreto "correttivo" (art. 1 , art. 17 , art. 99 , art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti speciali : limiti (art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Soccorso sanante offerta economica ammesso senza manipolazione dello sconto o dell' importo (art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Giustificativi offerta economica in verifica anomalia : limiti alla modifica (art. 110 d.lgs. 36/2023)
- Dichiarazione sul possesso dei requisiti : inammissibile il soccorso istruttorio integrativo o modificativo
- Prova sul possesso dei requisiti mediante documentazione presentata in giudizio dall' operatore economico