
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell’articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all’allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all’allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale é stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto é stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione di cui trattasi.
RISORSE CORRELATE
- 1) Capacità soggettive, mancanza, esclusione, va disposta anche se non previsto dalla lex specialis - 2) Avvalimento per l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, inammissibilità - 3) Contratto di avvalimento, specificità, necessità (Artt. 39, 49)
- Ammissione alla gara: è sufficiente l'iscrizione alla CCIAA oppure è necessario l'avvio dell'attività, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte?
- Idoneità professionale - Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente l'appalto - Interpretazione estensiva - Legittimità (Art. 42)
- Idoneità professionale - Dimostrazione mediante certificato della Camera di Commercio - Soccorso istruttorio - Ammissibilità - Soltanto come mera "delucidazione" (Artt. 39, 46)
- Attività del concorrente non attinente alle previsioni del bando: comporta esclusione (Art. 39)
- Iscizione alla Camera di Commercio non congruente con l'oggetto dell'appalto (Art. 39)