Consiglio di Stato, sez. V, 14.04.2015 n. 1874
(sentenza integrale)“Considerato che il bando va letto ed interpretato alla stregua dei principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica e che il requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio risponde all’esigenza di verificare la capacità tecnica dei contraenti, non v’è dubbio come l’oggetto dell’iscrizione stessa debba essere congruente con quello dell’appalto.”
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RISORSE CORRELATE
- Idoneità professionale - Iscrizione alla Camera di Commercio - Concreto ed effettivo svolgimento dell' attività da parte dell' Operatore Economico - Necessità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Iscrizione camerale per attività inerenti all’oggetto dell’appalto - Requisito di idoneità professionale - Legittimità - Verifica e accertamento - Modalità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Ammissione alla gara: è sufficiente l'iscrizione alla CCIAA oppure è necessario l'avvio dell'attività, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte?
- Attività del concorrente non attinente alle previsioni del bando: comporta esclusione (Art. 39)
- Avvalimento per il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio (Art. 49 d.lgs. n. 163/2006)
- Art. 39. Requisiti di idoneità professionale