25.08.2026
Clausola sociale non applicabile alle prestazioni che appaltatore intende affidare in subappalto (art. 57, 119 d.lgs. 36/2023)
Consiglio di Stato, Sez. III, 25.08.2026 n. 6642
Ritenuta altresì l’infondatezza del motivo di appello principale inteso a censurare la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto il motivo aggiunto con il quale l’originaria ricorrente lamentava la violazione da parte del R.T.I. aggiudicatario della cd. clausola sociale di cui all’art. 25 del Disciplinare di gara, sostenendo la necessità di escludere lo stesso dalla gara in quanto non aveva proceduto all’assorbimento di due autisti full time in carico al gestore uscente per effetto dell’affidamento della logistica esterna mediante sub-appalto;
Rilevato infatti che la clausola citata, laddove prevede che “il Fornitore Aggiudicatario dell’Appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Fornitore uscente”, impone all’aggiudicatario di assorbire il personale uscente prima di procedere all’assunzione di nuove unità di personale ai fini della esecuzione del servizio, con la conseguenza che essa non è pertinente laddove il relativo fabbisogno di personale non faccia capo al “Fornitore Aggiudicatario dell’Appalto”, ma al sub-appaltatore del servizio di logistica esterna cui il medesimo fabbisogno è riferibile;
Considerato del resto che la citata clausola subordina espressamente l’obbligo di assorbimento all’esigenza di “armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto”, alla quale è riconducibile anche la scelta organizzativa operata dal R.T.I. aggiudicatario di affidamento a terzi del servizio di logistica esterna mediante sub-appalto;
Evidenziato che questa stessa Sezione ha chiarito che alla clausola sociale non può essere attribuito “un effetto automaticamente e rigidamente escludente” e non può pertanto essere intesa “nel senso di comportare un obbligo assoluto per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa in quanto l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente deve essere contemperato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto” (cfr., tra le tante, 29 novembre 2021, n. 7922).
