
Quesito: L’articolo in oggetto, non risulta di facile comprensione: se la Stazione Appaltante stipula un contratto che prevede un primo SAL, al raggiungimento del 40% dell’esecuzione ed un secondo al 70%, è corretto chiedere la garanzia per la rata di saldo all’atto del pagamento dell’ultimo SAL, in misura pari al restante 30% da eseguire, maggiorato degli interessi legali? Quando invece può essere svincolata tale garanzia? Una volta acquisito il CRE/collaudo/verifica di conformità e pagata la fattura della rata di saldo? Oppure dopo due anni dall’acquisizione del predetto documento, così come indicato all’art. 116, co. 2, ultimo paragrafo? Ad avviso della scrivente SA, quest’ultima ipotesi, parrebbe eccessivamente penalizzante per la ditta, soprattutto se riferita ai contratti sotto soglia.
Risposta: La risposta al primo quesito è affermativa. Per l’esatta quantificazione della somma garantita si rinvia all’art. 3 della polizza tipo relativa alla garanzia fideiussoria per la rata di saldo approvata con D.M. 16 settembre 2022, n. 93 emanato in sostituzione del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, applicabile in via transitoria ai sensi dell’art. 225, comma 7, del D.Lgs. 36/2023. In riferimento al secondo quesito, in base al combinato disposto degli artt. 116, comma 2, e 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, lo svincolo della garanzia sulla rata di saldo è possibile nel momento in cui divengono definitivi il certificato di collaudo, la verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione, vale a dire quando tali certificati sono approvati con atto formale dalla stazione appaltante, ovvero, in assenza di approvazione formale, alla scadenza del biennio successivo alla data di emissione. Le citate previsioni normative devono infatti essere lette alla luce della ratio della garanzia relativa alla rata di saldo, evincibile dall’art. 22, comma 2, dell’Allegato II.14, ai cui sensi “Qualora nel biennio di cui all’articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell’opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l’organo di collaudo e in contraddittorio con l’esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall’esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell’arco di tale biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo”. L’art. 1 della stessa polizza tipo relativa alla garanzia fideiussoria per la rata di salso approvata con il succitato D.M. 16 settembre 2022, n. 93 impegna infatti il Garante nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice (ora art. 117, comma 9, D.Lgs. 36/2023).