Esclusione illegittima : la Centrale di committenza (non il Comune) che ha svolto la gara è responsabile per il risarcimento del danno

Consiglio di Stato, sez. III, 15.03.2024 n. 2544

3.2. Giova aggiungere, ad adiuvandum, che l’art. 37, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha previsto che “La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla Centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile”. La norma, dunque, fa gravare sulla Centrale di committenza l’onere del rispetto dei principi e delle regole introdotte dal Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che l’errore sull’esclusione di un operatore economico dalla gara o sulla aggiudicazione della procedura non può che gravare sulla stessa Centrale. La disposizione riprende il Considerando n. 69 della direttiva n. 24 del 2014, secondo cui “Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la Centrale di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici che ad essa fanno direttamente o indirettamente ricorso la responsabilità di vigilare sull’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa alla Centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità delle procedure. Se un’amministrazione aggiudicatrice gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell’ambito di un accordo quadro o l’aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, la stessa amministrazione dovrebbe continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce.”. Nel caso all’esame del Collegio non è dubbio che la procedura di gara è stata svolta dal Consorzio, che ha proceduto anche alla revoca dell’aggiudicazione (rispettivamente, determina 17 gennaio 2020, n. 14, e determina 17 febbraio 2020, n. 34), e che, quindi, è responsabile della stessa. L’onere risarcitorio non può, quindi, che gravare sul Consorzio (fatti salvi i successivi rapporti con il Comune che dell’attività del Consorzio ha beneficiato).
3.3. Né assume rilievo decisivo l’uso da parte della sentenza da ottemperare della generica locuzione “stazione appaltante”, che secondo il Consorzio sarebbe indicativo dell’intento di individuare nel Comune il soggetto passivo dell’obbligo risarcitorio.
Infatti, l’ampiezza della definizione di “stazione appaltante” contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 50 del 2016, che ricomprende la nozione di “amministrazioni aggiudicatrici” di cui alla precedente lettera a), ben si presta a includere nel richiamo anche le centrali di committenza come definite dalla successiva lettera i).