Consiglio di Stato, sez. V, 08.09.2023 n. 8215
L’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 422 del 1997 qualifica espressamente i ‘servizi di trasporto di persone e merci’ come ‘servizi pubblici di trasporto’. Anche il Regolamento (CE) n. 1370 del 2007, aggiornato con il successivo Regolamento (CE) 14 dicembre 2016, n. 2338, recita sin dal proprio titolo generale ‘servizi pubblici di trasporto di passeggeri’ ribadendo e sancendo all’art. 1 l’intento di garantire nel settore dei trasporti pubblici ‘la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire’.
La qualificazione del trasporto pubblico locale quale ‘servizio pubblico’ rappresenta un tratto fondamentale del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/07. Tale qualificazione di ‘servizio pubblico’ giustifica la previsione di precise disposizioni contenute nel medesimo decreto, che connotano il trasporto pubblico di passeggeri sottoponendolo ad un regime speciale per l’affidamento del servizio da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Il Regolamento CE n. 1370/2007 demanda alle Autorità nazionali l’esercizio delle facoltà di decidere in piena autonomia la formula gestionale dei servizi, optando per una erogazione diretta in autogestione, nel rispetto di talune prescrizioni rigorose, ovvero l’affidamento diretto ad un operatore economico individuato nel libero mercato senza ricorrere alla procedura di gara.
10.1. L’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di ricorso introduttivo, con riferimento alla omessa predeterminazione di criteri di valutazione, così violando l’art.5, parag. 3 del Reg. 1370/2007, e dell’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 “avallando una procedura meramente arbitraria, senza criteri predeterminati (nemmeno di partecipazione), finalizzata unicamente a non rinnovare la concessione alla -OMISSIS-”.
La critica non può essere condivisa, tenuto conto che l’Amministrazione ha emanato una Lettera di invito per l’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale, sicchè i rilievi formulati non colgono nel segno, perché attengono ad una diversa procedura non riconducibili a quella in concreto espletata.
RISORSE CORRELATE
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