TAR Cagliari, 29.03.2022 n. 222
In applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, la rinuncia all’aggiudicazione definitiva per sopraggiunto disinteresse da parte dell’aggiudicataria, intervenuta in una fase antecedente alla stipula contrattuale, non determina necessariamente l’azzeramento della procedura concorsuale espletata ma restituisce all’amministrazione il potere di scegliere, per il conseguimento del bene perseguito, tra l’avvalersi della procedura espletata attraverso lo scorrimento della graduatoria o il procedere all’indizione di una nuova gara, adottando un provvedimento motivato in ordine alle ragioni della scelta effettuata (TAR Sardegna, Sezione II, n. 239 del 27 aprile 2020).
Si è peraltro anche precisato che, conclusa la fase di ammissione, ogni successiva vicenda non incide sulla graduatoria, che rimane così cristallizzata, dovendosi procedere allo scorrimento della graduatoria senza alcun ricalcolo e modifica dei punteggi attribuiti (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7533 del 2021).
RISORSE CORRELATE
- Accesso agli atti della fase di esecuzione del contratto - Vicende che potrebbero condurre alla risoluzione ed allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara - Interesse - Sussiste
- Danno da " minore qualità " della seconda classificata a seguito dello scorrimento della graduatoria
- Interpello mediante scorrimento di graduatoria - Presupposti - Condizioni - Principi consolidati (art. 140 d.lgs. n. 163/2006)