Servizio standardizzato : definizione (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 21.05.2020 n. 3210

L’appellante incidentale contesta, come già nel ricorso introduttivo del giudizio, il carattere standardizzato del servizio e si duole che il giudice di primo grado l’abbia così qualificato. Secondo questa tesi, il servizio in affidamento potrebbe essere svolto in modo qualitativamente diversificato a beneficio degli utenti integrando i requisiti minimi previsti dal capitolato speciale d’appalto con ulteriori servizi suscettibili di diversa valutazione.
Il motivo dell’appello principale è infondato; è fondato, invece, l’appello incidentale.

Secondo l’Adunanza plenaria (sentenza 21 maggio 2019, n. 8) “dall’analisi dell’art. 95 del codice dei contratti pubblici si ricava che nell’ambito della generale facoltà discrezionale nella scelta del criterio di aggiudicazione, a sua volta insita nell’esigenza di rimettere all’amministrazione la definizione delle modalità con cui soddisfare nel miglior modo l’interesse pubblico sotteso al contratto da affidare, le stazioni appaltanti sono nondimeno vincolate alla preferenza accordata dalla legge a criteri di selezione che abbiano riguardo non solo all’elemento prezzo, ma anche ad aspetti di carattere qualitativo delle offerte”.
La preferenza per il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa diviene obbligatoria per gli appalti di servizi enunciati al 3° comma dell’art. 95; resta tale, invece, per i servizi di cui al 4°comma – tra i quali si collocano proprio i “servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lett. a” – ma qualora essa ricada sul criterio del prezzo più basso il 5°comma impone alla stazione appaltante di darne “adeguata motivazione”.
In sostanza, per i servizi standardizzati è consentito scegliere se procedere all’aggiudicazione con l’uno o l’altro criterio, ma qualora sia stato scelto il criterio del prezzo più basso occorre darne adeguata giustificazione; se i servizi non sono standardizzati la preferenza va al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Rilevante, dunque, è stabilire quando si è in presenza di servizio standardizzato.

Ritiene il Collegio che tale sia un servizio che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all’affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità; in questo caso, in effetti, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificata dall’impossibilità di una reale comparazione tra la qualità delle offerte in sede di giudizio. In effetti, in più occasioni la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che il servizio è standardizzato quando la lex specialis descrive puntualmente tutti gli elementi, individuando in modo preciso sia la concreta organizzazione del lavoro sia le prestazioni dovute senza lasciare margini di definizione dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa (così quasi testualmente Con. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1063; V, 18 febbraio 2018, n. 1099; III, 13 agosto 2018, n. 1609).