Deve reputarsi illegittima la clausola di un bando di gara che stabilisca un importo corrispettivo per l’appalto comprensivo di IVA, risultando in aperto contrasto con il disposto dell’art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, la cui ratio è finalizzata a scongiurare disparità di trattamento in favore di imprese che eventualmente possono operare in regime di IVA agevolato.
Stabilisce la richiamata disposizione che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore”. La norma va dunque interpretata nel senso che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, dev’essere basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA.