
Consiglio di Stato, sez. III, 04.09.2019 n. 6097
La qui dedotta violazione del principio di anonimato, in asserita violazione dell’art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, si è perciò realizzata per effetto di queste previsioni o, a tutto concedere, con la pubblicazione delle richieste e delle risposte sul portale, momento nel quale (…) l’asserita segretezza dei partecipanti sarebbe stata in concreto compromessa (…).
È evidente che, secondo la stessa prospettazione dell’appellante, la sola conoscenza di tali nominativi può influenzare negativamente la presentazione delle offerte sicché delle due l’una: o l’effetto perturbatore della gara è immediato, con la conseguenza che le previsioni della lex specialis dovevano essere immediatamente impugnate, o non sussiste perché la presentazione delle offerte non può essere influenzata dalla mera conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno chiesto di partecipare al sopralluogo prima e con il mero intento di partecipare alla gara. (…)
E invero essa è infondata anche nel merito perché la mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo non integra violazione dell’art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure aperte, in relazione all’«elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime» (art. 53, comma 2, lett. a), poiché la richiesta di sopralluogo o la proposizione di quesiti circa le sue modalità alla Stazione Appaltante non costituisce elemento infallibilmente sintomatico, anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara né, ancor meno, immediata manifestazione di volontà partecipativa o forma equipollente di offerta.
RISORSE CORRELATE
- Principio anonimato per soggetti che hanno effettuato il sopralluogo (art. 35 d.lgs. 36/2023)
- Presenza del gestore uscente al sopralluogo degli altri concorrenti
- Anonimato dei progetti - Formato cartaceo e digitale - Applicazione diversa (art. 23 d.lgs. n. 50/2016)
- Sopralluogo - Obbligatorietà - Interpretazione in senso restrittivo - Raggruppamento (art. 79 d.lgs. n. 50/2016)
- Sopralluogo in ritardo - Non può essere causa di esclusione (art. 79 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Sopralluogo - Obbligo - Applicazione in caso di RTI (art. 79 d.lgs. n. 50/2016)
- Istanza di partecipazione e dichiarazione di presa visione dei luoghi – Mancanza – Soccorso istruttorio – Applicabilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Obbligo di sopralluogo: differenza tra dichiarazione (a cura del partecipante) e verbale (a cura della stazione appaltante) ai fini dell'ammissione alla gara (Art. 46)
- Art. 53, (Accesso agli atti e riservatezza)