TAR Napoli, 28.03.2017 n. 1708
Emerge così che debba trattarsi di autorizzazione a poter eseguire a proprie spese un intervento in tutto o in parte ricadente su area di proprietà pubblica, ovvero connesso con la sistemazione degli spazi comunali (tant’è che, nel nulla osta preliminare del 29/12/2015, l’Ufficio attesta che lo slargo è “servito da infrastrutture comunali”).
In tale ipotesi, soccorrono le previsioni dell’art. 20 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Opera pubblica realizzata a spese del privato”), che ammette che il privato, previa convenzione, si impegni “alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell’articolo 80”.
Incombe quindi sull’Amministrazione il dovere di provvedere sull’istanza dell’interessato, valutando la ricorrenza dei presupposti per assentire alla richiesta (secondo quanto suindicato o in base alla diversa valutazione da compiere, avuto riguardo ai dati di fatto), ponendo in essere tutti gli adempimenti che si rendono necessari.