La Stazione Appaltante può decidere di “auto-produrre” un servizio e di revocare la relativa gara di affidamento? La giurisprudenza ha da tempo valorizzato la facoltà dell’amministrazione di ripensare le modalità tecniche di erogazione e gestione di un determinato servizio e la volontà di provvedere in autoproduzione come plausibili giustificazioni della revoca degli atti di gara e degli atti successivi, e concludono per la sindacabilità di tali scelte solo in presenza di palesi e manifesti indici di irragionevolezza. La revoca, in consonanza con i limiti che incontra l’esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea istruttoria circa la sussistenza dei presupposti di opportunità per svolgere l’attività mediante le strutture interne dell’ente: presupposti che ben possono essere individuati nella possibilità di conseguire forti risparmi di spesa attraverso la riorganizzazione e la internalizzazione o reinternalizzazione del servizio (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2418; id., sez. V, 6 maggio 2011, n. 2713; id., sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1554). (…)
Nel momento in cui la revoca cade su di una procedura di affidamento già indetta, la sopravvenuta valutazione di maggior convenienza economica dell’autoproduzione si giustifica se riferita non a un valore presunto, ma al costo effettivo dell’appalto oggetto del riesame, e questo è un dato conoscibile solo con l’apertura delle offerte economiche. Solo a partire da questo valore l’amministrazione può legittimamente proporre eventuali correttivi in aumento dovuti a fattori o esigenze emersi dopo l’indizione della gara.
Il principio di segretezza delle offerte impedisce, certo, che l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche avvenga al di fuori della procedura di gara, ma la revoca, nella misura in cui è basata sulla non convenienza economica dell’affidamento, non può prescindere dalla conoscenza del costo effettivo dell’affidamento stesso (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2013, n. 2838; id., 16 ottobre 2012, n. 5282).
L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed anche l’eventuale formazione di una graduatoria provvisoria dei concorrenti non costituiscono atti idonei a ingenerare affidamenti tutelabili in capo a questi ultimi, ma un’aspettativa di mero fatto alla positiva conclusione del procedimento. Aspettativa di fatto, che, com’è noto, resta tale anche per l’ipotesi in cui dovesse procedersi all’aggiudicazione provvisoria, parimenti inidonea ad attribuire il bene della vita ambito dai concorrenti e, pertanto, sempre revocabile o annullabile dalla stazione appaltante, la quale conserva intatta la possibilità di non procedere affatto all’aggiudicazione definitiva e di ritirare in autotutela l’intera procedura di affidamento (per tutte, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 67).
(TAR Toscana sez. I 15/3/2016 n. 467)
RISORSE CORRELATE
- Revoca della gara per sopravvenute difficoltà economiche della Stazione Appaltante - Aggiudicatario - Indennizzo - Non configurabile (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Facoltà di non aggiudicazione - Annullamento della gara - Caducazione del contratto - Responsabilità pre-contrattuale - Risarcimento (art. 32 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Revoca dell’aggiudicazione per carenza originaria o sopravvenuta della copertura finanziaria - Modalità - Risarcimento del danno: presupposti (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)
- Revoca dell'aggiudicazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici - Presupposti
- Revoca della gara non più rispondente all'interesse pubblico - Potere della Stazione appaltante - Sussiste fino alla stipulazione del contratto - Tutela risarcitoria - Limiti
- Approvazione dell'aggiudicazione provvisoria mediante silenzio assenso e revoca dell'intera procedura di gara (Artt. 11, 12)
- Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento