Facoltà della Stazione appaltante di non aggiudicare in presenza di offerta non conveniente o non idonea (Art. 81)

lui232Consiglio di Stato, sez. V 28.07.2015 n. 3721
(sentenza integrale)

“La censura muove dall’equiparazione della valutazione espressa dal RUP in applicazione dell’articolo 81, comma 3 del d. lgs. n. 163 del 2006 a quella della commissione in sede di gara.
La prospettazione è errata, atteso che le operazioni svolte dal RUP non verificano l’idoneità dell’offerta e la regolarità rispetto al disciplinare di gara, ma l’idoneità e la convenienza economica dell’offerta nel suo insieme.
Pertanto un’offerta ritenuta regolare ed idonea dalla commissione di gara può essere valutata non conveniente dall’amministrazione.
Infatti, come più volte rilevato dalla giurisprudenza, in aggiunta agli ordinari poteri di autotutela il terzo comma dell’articolo 81 del d. lgs. n. 163 del 2006 consente alla stazione appaltante di non aggiudicare l’appalto qualora ritenga che le offerte presentate non siano convenienti o idonee.
In tale ipotesi la mancata aggiudicazione del contratto non deriva dai vizi che inficiano gli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante né da una rivalutazione dell’interesse pubblico che con essi si voleva perseguire, ma dipende da una negativa valutazione delle offerte presentate che, pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dalla lex specialis di gara, non sono ritenute dall’organo decidente idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la gara (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2848; sez. III, 16 ottobre 2012, n. 5282; sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766).
Ne consegue la legittimità della determinazione del RUP perché consentita da normativa primaria e, comunque, fondata su ragioni obiettive e approfondite da esperto esterno all’amministrazione.”

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