Cons. Stato, sez. IV, 19.03.2015 n. 1516
(sentenza integrale)“La “modulistica” messa a disposizione dalla stazione appaltante per la presentazione elle offerte non può certo prevalere sulle prescrizioni del bando, od indurre a disattendere queste ultime.
Per consolidato ed inattaccabile orientamento giurisprudenziale, che costituisce jus receptum, (ex aliis Cons. Stato Sez. IV, 28-11-2012, n. 6026) “nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d’invito, prevalgono le disposizioni del primo. Tale principio va inteso non solo nel senso dell’impossibilità che la lettera possa derogare alle previsioni del bando , che costituisce la lex specialis della procedura selettiva, ma anche nel senso dell’impossibilità – specie in un sistema dominato dalla tassatività ed eccezionalità delle previsioni di esclusione – che attraverso la lettera d’invito possano essere introdotte ipotesi di esclusione ulteriori o più rigorose rispetto a quelle contenute nel bando.”
La lettera invito, quindi, ha funzione meramente integratrice/specificatrice rispetto al bando, ma non potrebbe utilmente contraddire e sconfessare le prescrizioni contenute in quest’ultimo (è rimasta minoritaria,in giurisprudenza, la tesi in passato talvolta sostenuta –ex multis si veda T.A.R. Sardegna, 30-12-1996, n. 1908 – secondo la quale “la regolamentazione della gara di aggiudicazione di appalto deve desumersi dall’insieme delle disposizioni ricavabili dal bando e dalla lettera di invito non sussistendo, tra le due fonti, un rapporto di gerarchia che consenta di ritenere l’una prevalente rispetto all’altra.).
Se un tale principio vale ad introdurre un criterio “gerarchico” tra fonti dirette a comporre la lex specialis a fortiori analoghi principi devono valere per la modulistica specificatrice, che non concorre a formare il coacervo di disposizioni costituenti la lex specialis della gara e questa non può essere utilmente invocata per dedurre una oscurità/contraddittorietà del bando.”www.giustizia-amministrativa.it
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