Cons. Stato, sez. IV, 27.01.2015 n. 374
(sentenza integrale)
(estratto)
Come già sinteticamente argomentato dalla Sezione nell’ordinanza cautelare n.4158/2013, la disposizione di cui all’art. 92 comma 2 reg. es. deve essere interpretata nel senso che essa ha riguardo al possesso dei requisiti di qualificazione in percentuale non inferiore ad una soglia minima, senza che a tale soglia minima debba necessariamente corrispondere l’entità della quota di partecipazione al raggruppamento, per converso rientrante nella piena disponibilità degli associati. Di recente, il Consiglio di Stato, nel parere del 26 giugno 2013, n. 3014 ha in termini netti affermato che “un’impresa mandataria, pur in possesso di una qualificazione superiore al 40 per cento dell’importo dei lavori, ben potrebbe decidere di partecipare al raggruppamento per una quota inferiore, ovvero che la mandante, pur in possesso dei requisiti per il 10 per cento, possa decidere di partecipare per una quota inferiore”.
L’orientamento interpretativo sopra riportato, è stato di recente fatto proprio dal legislatore, che con l’art. 12, comma 9, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, ha riformulato l’art. 92 del regolamento generale, nel senso che (per quanto qui rileva) “le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato…….I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta…”
Nel caso di specie, entrambe le associate possedevano il 100% dei requisiti, quindi nessun problema poteva e doveva porsi in ordine al rispetto dell’art. 92 cit.
7.2. V’è però da precisare che la stazione appaltante, abbracciando altra ed opposta opzione esegetica, aveva invitato l’ATI A. , in sede di soccorso istruttorio, a modificare le quote di partecipazione in modo da riportarle al di sopra del 10%, e l’ATI aveva conseguentemente modificato il proprio riparto interno.
L’appellante ritiene che così procedendo si sia violato il principio di immodificabilità del raggruppamento in corso di svolgimento di gara. Tuttavia, a prescindere dall’esistenza di un simile principio nei termini declinati dall’appellante, non può non rilevarsi che a tutto concedere si è trattato di modifiche (inutilmente) richieste dalla stazione appaltante, le quali, riguardando semplicemente la ripartizione interna delle quote di partecipazione, nulla hanno a che vedere con il rispetto del principio di concorrenza e con quello di immodificabilità dell’offerta o dell’offerente, che ne costituisce un corollario.
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RISORSE CORRELATE
- 1) Capacità economica, referenze bancarie, contenuto richiesto, limiti - 2) RTI, appalto di servizi: sussiste solo l'obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura eseguiti da ciascuna impresa - 3) Requisiti di ordine generale, dichiarazione unica e omnicomprensiva (Artt. 37, 38, 41)
- Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) - Obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione - Non sussiste (Art. 37)
- Modifica "riduttiva" dell'ATI in corso di gara (Art. 37)
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30.01.2014 n. 7
- Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti