Art. 151. Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero dell’invito a presentare un’offerta (nelle procedure ristrette). (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dell’articolo 70, in quanto compatibili.