1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero dell’invito a presentare un’offerta (nelle procedure ristrette). (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dell’articolo 70, in quanto compatibili.