1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 149, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con le modalità dell’articolo 66 ovvero dall’articolo 122. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
2. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato IX C e ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.