Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. (comma modificato all’art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, e successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.p) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, successivamente modificato dall’art.44, comma 6, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011)

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. (comma così sostituito dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

3. (comma abrogato dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

4. (comma abrogato dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

(Rubrica così modificata dall’art.4, comma 2, lett.p) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)