Art. 41, (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l’effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell’Unione europea.
2. L’individuazione delle misure di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto delle finalità di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l’attività di CONSIP e dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all’esigenza pubblica nella misura più ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell’effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.
((2-bis. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonchè dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58.))
3. Entro 30 giorni dall’adozione dei provvedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 e all’ANAC una relazione sull’attività di revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l’incremento del ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonchè gli accorgimenti adottati per garantire l’effettiva partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.