Art. 118, (Servizi di trasporto)

1. Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera i), le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita’ relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorita’ pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacita’ di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.