1. Ferme restando le esclusioni specifiche relative alle concessioni previste all’articolo 12, per quanto riguarda l’acqua, il presente capo si applica alle seguenti attivita’:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. Il presente capo si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un’attivita’ di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attivita’:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti piu’ del 20 per cento del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
3. L’alimentazione con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e’ un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’ di cui al comma 1 se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perche’ il suo consumo e’ necessario all’esercizio di un’attivita’ non prevista dagli articoli da 115 a 118;
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di acqua potabile di tale ente, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.