La responsabilità di cui all’art. 2049 c.c. nella forma della culpa in eligendo si può configurare quando il Committente sceglie come Appaltatore un soggetto non idoneo, ossia privo delle necessarie competenze tecniche richieste per l’esecuzione del contratto (in tal senso, da ultimo Cassazione Civile n. 6299 del 05.03.2019).
Sebbene, in tema di appalti, sia l’Appaltatore a rispondere dei danni provocati a terzi – in virtù dell’autonomia con cui egli svolge la sua attività – gravando sul Committente l’obbligo di porre in essere il dovuto controllo, da relegarsi all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera (o del servizio) affidato rispetto a quanto costituisce oggetto del contratto – può tuttavia configurarsi in capo al primo una responsabilità oggettiva per la semplice presenza della relazione con l’incombenza, ovvero della scelta negligente dell’Appaltatore medesimo.
A nulla rileva, per l’applicazione dell’art. 2049 c.c., il criterio assoluto del comodo e dello incomodo o il ruolo di nudus minister del Committente a fronte della totale autonomia organizzativa ed esecutiva dell’Appaltatore e nemmeno, al contrario, l’ingerenza del Committente tale da far assumere all’Appaltatore il ruolo di mero esecutore materiale, perché il criterio discretivo della responsabilità si rinviene nella presenza o meno del mero rapporto di preposizione .