
Consiglio di Stato, Sez. V, 09.04.2026 n. 2844
7. Nondimeno, rileva il Collegio che la certificazione in esame è del tutto irrilevante ai fini in esame, in quanto essa attesta la sussistenza di un debito residuo inferiore a € 5.000 alla data del 27.11.2025, e pertanto nulla dice in ordine alla situazione fiscale esistente dalla data di presentazione dell’offerta sino a quella del 27.11.2025.
Ne consegue che non può in alcun modo ritenersi provata la circostanza che il concordato preventivo omologato dal Tribunale di Roma fosse stato effettivamente adempiuto dall’appellante.
Per tali ragioni, la disposta esclusione deve senz’altro ritenersi legittima, in quanto disposta sulla base di un’attestazione FVOE, e pertanto di un documento che fa fede sino a querela di falso in ordine alla certificazione relativa al requisito delle regolarità contributiva e tributaria degli operatori economici (C.d.S, V, 3.9.2024, n. 7378).
8. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
9. Con il secondo motivo di gravame l’appellante lamenta la pretermissione del contraddittorio procedimentale da parte della stazione appaltante, la quale in un approccio improntato al paradigma della collaborazione avrebbe dovuto previamente comunicarle l’esito negativo risultante dal FVOE.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, per l’assorbente ragione che, come prima esposto, le risultanze del certificato FVOE fanno fede sino a querela di falso in ordine alla posizione contributiva e fiscale dell’operatore economico, vincolando pertanto la successiva attività della stazione appaltante.
Piuttosto, grava sull’operatore economico un onere di verifica della veridicità dei dati evincibili dal FVOE, e se del caso di impugnazione, non potendo esso gravare l’Amministrazione di oneri non previsti da alcuna previsione normativa, né dal generale dovere di buona fede e correttezza nei rapporti negoziali (artt. 1175-1337 c.c.), il quale non può spingersi sino al punto di imporre alla stazione appaltante di dubitare – in assenza di felice esperimento di querela di falso – delle risultanze della predetta attestazione FVOE.