
TAR Palermo, 29.08.2025 n. 2003
Risultano in particolare infondati i primi due motivi che per ragioni di ordine logico possono essere esaminati congiuntamente.
Non appare in particolare condivisibile quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine al fatto che la C.U.C., contemplando l’acquisto del vaccino “PCV20 valente” commercializzato in esclusiva da -OMISSIS-, avrebbe illegittimamente limitato la concorrenza tra gli operatori economici titolari di vaccini antipneumococcici coniugati in assenza dei presupposti a tal fine richiesti dalla normativa vigente.
Invero la giurisprudenza che si è occupata di vicende analoghe a quella per cui è causa, anche con specifico riguardo ai suddetti vaccini, ha costantemente ritenuto che rientri nel potere delle singole Regioni la scelta in ordine al tipo di vaccino da somministrare alla popolazione, puntualizzando al contempo che:
– “non sussiste alcun vincolo a carico delle Regioni in merito al tipo di vaccino da acquistare, né sono stati indicati criteri da inserire nei bandi di gara, rientrando nel potere delle singole Regioni operare la scelta sul tipo di vaccino da somministrare” (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16/11/2018. n. 1257, che richiama Cons. Stato, Sez. III, 9 gennaio 2017 n. 27);
– “nella dialettica fra tutela della concorrenza e perseguimento dell’interesse pubblico primario l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nella selezione dell’oggetto (e delle caratteristiche tecniche) dell’appalto, in funzione degli standards organizzativi e di efficienza delle relative prestazioni (in tesi anche molto elevati, purché non irragionevoli), dovendo l’offerta adattarsi alla domanda e non viceversa. (…) Tale dialettica non può evidentemente spingersi (…) ad anteporre la prima alla seconda, e a restringere conseguentemente la discrezionalità della stazione appaltante” (Consiglio di Stato, Sez. III, 17 novembre 2020, n. 7138; Sez. V, 9 marzo 2023, n. 2514);
– “la determinazione del contenuto del bando di gara costituisce espressione del potere discrezionale in base al quale l’Amministrazione può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare; le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28/12/2020, n. 8359; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 22/12/2023, n. 3829).
La prospettazione di parte ricorrente, la quale evidenzia come nel caso in esame ci si troverebbe al cospetto di un vero e proprio “bando fotocopia”, si risolve in un inammissibile tentativo di sollecitare un riesame delle scelte discrezionalmente operate dall’Amministrazione regionale e dalla stazione appaltante, alle quali è deputato il compito di individuare il prodotto ritenuto più idoneo ad assicurare un adeguato livello di tutela della salute della popolazione pediatrica.
Osserva inoltre il Collegio che, stante l’ampia discrezionalità di cui gode la Regione Siciliana nella scelta del vaccino da somministrare, la decisione di acquistare il prodotto con la più alta copertura sierotipica tra quelli in commercio potrebbe essere, in linea teorica, censurata solo laddove la ricorrente avesse dimostrato la perfetta equivalenza tra il proprio prodotto e quello prescelto. Ma così non è, risultando la tesi della ricorrente il frutto di una valutazione soggettiva non fondata su dati oggettivi e inconfutabili.
Del resto non risulta dagli atti di causa che alcuna Autorità competente abbia mai affermato la sussistenza di un rapporto di equivalenza tra “PCV20 valente” prodotto dalla OMISSIS e il vaccino “PCV15 valente” prodotto dalla ricorrente il quale ha una copertura sierotipica differente rispetto a quella discrezionalmente richiesta dall’Amministrazione; e di ciò dà atto anche il Disciplinare di gara in cui si legge che “il Referente Tecnico della C.U.C. ha rappresentato che per i lotti in regime di esclusività (lotti nn. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39) il ricorso all’O.E. esclusivista è determinato dal fatto che, a seguito di consultazione del sito AIFA, risulta un unico prodotto con principio attivo, forma farmaceutica, dosaggio e unità di misura”.
In definitiva la scelta dell’amministrazione risulta ragionevole e congruamente motivata tenuto conto che, come già rilevato in sede cautelare dal Collegio “il mancato riconoscimento dell’equivalenza tra i due vaccini ed il riconosciuto potere di scelta sull’acquisto del prodotto vaccinale a più ampia copertura sierotipica, prodotto da una sola società farmaceutica, giustifica l’indizione della procedura negoziata […], vertendosi in tema di acquisto da un unico fornitore” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 27/2017 cit.).
RISORSE CORRELATE
- Procedura negoziata senza bando : non previsto un termine minimo assoluto per la presentazione delle domande e delle offerte (art. 76 d.lgs. 36/2023)
- Procedura negoziata preceduta da ricerche di mercato e deroga al principio di rotazione
- Procedura negoziata senza bando: presupposti accertati con massimo rigore e non suscettibili interpretazione estensiva (art. 76 d.lgs. 36/2023)