
Consiglio di Stato, sez. V, 30.07.2025 n. 6754
8.1. – Precisato che la censura – nella parte in cui deduce che -OMISSIS- non avrebbe potuto avvalersi dell’esperienza professionale maturata per l’esecuzione del servizio presso il Parco Archeologico del Colosseo, riconducibile al -OMISSIS- – è inammissibile ai sensi dell’art. 104, primo comma, del codice del processo amministrativo, perché non proposta nel giudizio di primo grado, per completezza va sottolineato che detta censura è anche infondata, posto che la lex specialis di gara identifica il requisito di capacità tecnica richiesto non già nella titolarità di un contratto pubblico, bensì nell’esecuzione di servizi di biglietteria (art. 6, punto B.2, del disciplinare di gara: «Servizio di biglietteria: Il concorrente deve aver eseguito, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara, uno o più contratti analoghi a quello in affidamento per conto di uno o più committenti, pubblici o privati, avente/i ad oggetto servizi di biglietteria (intesa quale attività di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all’ingresso, nonché di incasso e versamento dei relativi introiti […]»). Pertanto, il requisito non richiedeva di provare l’imputazione giuridica di contratti di servizi museali, bensì l’esecuzione di tali servizi, che -OMISSIS- ha indicato, per i tre esercizi dal 2020 al 2022, nel DGUE presentato in gara in quelli di cui alle certificazioni rilasciate dal Ministero della cultura per l’esecuzione dei servizi presso il Parco Archeologico del Colosseo, in cui si attesta che il servizio di biglietteria agli utenti relativo all’affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi è stato eseguito da -OMISSIS-, quale assegnataria del consorzio -OMISSIS-.
8.2. Sul piano giuridico, inoltre, sebbene il consorzio di cooperative sia un soggetto giuridico autonomo distinto dai consorziati e munito di personalità giuridica, unico contraente e portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate che operano quali interna corporis e agiscono in virtù di un rapporto di immedesimazione organica (cfr. Cons. Stato, V, 5 aprile 2024, n. 3144; 2 settembre 2019, n. 6024), le consorziate possono partecipare distintamente e autonomamente alle procedure ad evidenza pubblica (cfr. Corte di giustizia U.E., 19 maggio 2009, C – 538/07, Assitur; 22 ottobre 2015, C – 425/14, Impresa Edilux e Sicef). Da ciò consegue inequivocabilmente che le consorziate possono spendere i requisiti delle attività svolte quali esecutrici designate. Ciò è confermato, del resto, dalla progressiva equiparazione operata dalla giurisprudenza amministrativa, sotto tale profilo, dei consorzi di cooperative ai consorzi stabili (cfr. Cons. Stato, Sezione quinta, 5 aprile 2024, n. 3144).
RISORSE CORRELATE
- Consorzio cooperative : consorziate possono spendere requisito esperienziale (art. 67 d.lgs. 36/2023)
- Consorzio di cooperative e designazione "a cascata" : superfluo avvalimento requisiti della consorziata esecutrice (art. 67 d.lgs. 36/2023)
- Lavori beni culturali : necessaria qualificazione consorziata esecutrice e non del consorzio (art. 67 , art. 133 d.lgs. 36/2023)
- Consorzio ed irregolarità contributiva di una consorziata : tempistiche e modalità di estromissione o di sostituzione della consorziata (art. 97 d.lgs. 36/2023)
- Subappalto richiesto dalla consorziata esecutrice