Base d’ asta rivelatasi eccessivamente alta a seguito di ribassi elevati : revoca della procedura

Consiglio di Stato, sez. V, 20.08.2025 n. 7091

E invero, contrariamente a quanto dall’appellante lamentato, le ragioni addotte a sostegno del disposto ritiro degli atti di gara risultano congrue, non illogiche e idonee a sostenere la scelta compiuta.
Come più sopra specificato, la Fondazione appellata ha posto a fondamento della revoca due esigenze, quella di: “rideterminare la base d’asta rivelatasi, in considerazioni dei ribassi offerti dai partecipanti, eccessivamente alta rispetto alle attuali condizioni di mercato” e quella di: “rimodulare la procedura di gara prevedendo, per quanto attiene la gestione FIRR, uno specifico servizio di calcolo del rendimento finanziario maturato realizzato, al lordo e al netto degli oneri fiscali e bancari”.
Con riguardo alla prima delle due esigenze, il Collegio ritiene corretto e non illogico desumere l’erronea determinazione della base d’asta, circostanza di per sé sufficiente a giustificare la decisione di ripetere la gara, dal fatto che su quattro offerte presentate, due presentassero ribassi superiori al 56 per cento e una un ribasso maggiore del 47 per cento.
L’individuazione dell’importo da porre a base d’asta, da parte della stazione appaltante, è la risultante di una valutazione, di natura tecnico discrezionale, da compiere in relazione all’oggetto del contratto da affidare (Cons. Stato, Sez. V, 27/11/2020, n. 7465).
Il relativo potere, include, per principio generale, quello di riesaminare la decisione precedentemente assunta, allorché emergano elementi tali da legittimare il sospetto che la base d’asta sia stata frutto di una erronea valutazione estimativa.
Ebbene, non è illogico trarre, come avvenuto nella fattispecie, siffatti elementi indiziari dalla circostanza che su quattro concorrenti, due, tra cui l’appellante, abbiano potuto offrire ribassi superiori al 56 per cento e uno un ribasso superiore al 47 per cento. Difatti, percentuali di ribasso così elevate, sono tali da rendere, di per sé, il dato autoevidente, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, tenuto anche conto della mancata indicazione di specifiche circostanze atte a confutare la valutazione posta a base della revoca.
Nel descritto contesto non è, invero, implausibile ritenere che i menzionati ribassi possono essere stati proposti soltanto in ragione di una sopravvalutazione dell’effettivo valore del contratto e dei relativi costi sottostanti.